Ordinanza n. 14176/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del giudizio di inidoneità all’ammissione di due allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), ausiliari del ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’esercito, al corso di pilotaggio con obbligo di ferma di 12 anni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica ed esclusione dalla procedura di ammissione al corso di pilotaggio per allievi ufficiali piloti di complemento, con obbligo di ferma di dodici anni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di reclutamento, contestando il giudizio di inidoneità espresso all'esito degli accertamenti psico-fisici. L'inidoneità è stata motivata dalla diagnosi di malocclusione dentaria senza disturbi funzionali, in trattamento ortodontico, ritenuta riconducibile all'art. 586, lett. V, cod. 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, relativo alle imperfezioni e infermità causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha accolto o respinto la domanda di annullamento. Ha disposto una verificazione istruttoria ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della malocclusione contestata, la sua entità e gli eventuali riflessi menomanti. La Commissione dovrà inoltre indicare il codice applicabile e riferire espressamente sull'idoneità o meno del candidato al reclutamento sotto tale profilo, acquisendo la documentazione medica già prodotta e la normativa e le regole tecniche fornite dall'Amministrazione. Sono state previste garanzie di partecipazione delle parti, con preavviso di almeno cinque giorni, possibilità di presenza dei difensori e di consulenti tecnici e verbalizzazione dei rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 10 ottobre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata all'11 novembre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
la verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA
Il giudice può disporre una verificazione per acquisire, in contraddittorio, gli accertamenti tecnici necessari alla decisione, affidandola a un organismo qualificato e definendone oggetto e modalità.
art. 586, lett. V, cod. 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
malocclusione dentaria senza disturbi funzionali in trattamento ortodontico, ai sensi dell'Elenco imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea
La disposizione è indicata dall'Amministrazione quale base del giudizio di inidoneità; la sua concreta applicabilità e la riconducibilità della condizione del candidato devono essere verificate tecnicamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
Impone l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 9, paragrafi 1 e 4
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, giustificando l'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Concorre alla tutela dei dati relativi alla salute e alla conseguente prescrizione di oscuramento.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica dipende dalla sussistenza, dall'entità o dagli effetti menomanti di una specifica affezione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di definire il giudizio.
- La verificazione può essere affidata a un organismo sanitario pubblico qualificato, anche appartenente all'amministrazione diversa da quella direttamente resistente, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture.
- Nel disporre una verificazione, il giudice deve precisare l'oggetto dell'accertamento, richiedere l'esame della documentazione medica prodotta dalle parti e imporre al verificatore di formulare conclusioni espresse sulla riconducibilità della condizione al parametro normativo e sull'idoneità dell'interessato.
- La verificazione deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, mediante preavviso alle parti, possibilità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
- La decisione sulle spese del giudizio e sulle spese della verificazione può essere differita alla conclusione della fase processuale nella quale l'accertamento istruttorio è stato disposto.
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