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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11326/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del GIP di Latina che aveva rigettato la richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, motivando la richiesta con la collaborazione resa dall'indagato nella individuazione di altri autori e con il rischio di aggressioni da parte dei compagni di detenzione. Il Tribunale del riesame, invece di esaminare l'appello, aveva riqualificato l'atto di impugnazione proposto dal PM come ricorso per cassazione richiamando l'art. 568, comma 4-bis, c.p.p., e aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero contro la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame che aveva trasformato l'appello in ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'esame dell'appello. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 568, comma 4-bis, c.p.p. (limitazione dell'appellabilità del PM nelle impugnazioni di cognizione) non sia automaticamente estendibile ai procedimenti cautelari; le regole delle impugnazioni cautelari restano disciplinate dalle norme specifiche (artt. 310 e 311 c.p.p. e con richiamo alle regole proprie dell'appello cautelare), e l'interpretazione della novella in senso estensivo non è giustificata né dalla relazione illustrativa né dalla giurisprudenza citata. La Corte ha sottolineato la necessità di una stretta interpretazione della norma riformatrice e che solo il legislatore può estendere i limiti dell'impugnabilità al settore cautelare. Ha inoltre riconosciuto l'interesse del Pubblico Ministero a impugnare in funzione della valorizzazione della collaborazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dal d.lgs. 6/2/2018 n.11 che limita l'accesso del pubblico ministero all'appello ordinario nelle impugnazioni di cognizione, prevedendo che il PM possa proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che tale disposizione sia da interpretare in senso restrittivo e non estendibile automaticamente ai procedimenti cautelari.

  • art. 311, cod. proc. pen.

    Regola i ricorsi per cassazione e i relativi casi di ammissibilità; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione immediato contro ordinanze cautelari è ammesso solo nei casi espressamente previsti e che non può essere fatto discendere automaticamente dall'art. 568 c.p.p.

  • artt. 310 e 311, cod. proc. pen.

    Norme specifiche che disciplinano il procedimento cautelare e i rimedi esperibili: la Corte ha affermato che, in assenza di interventi normativi specifici, le regole cautelari mantengono autonomia rispetto alle modifiche introdotte per il processo di cognizione.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Atto di attuazione della delega riformatrice (legge 23 giugno 2017 n.103) che ha introdotto la novella sull'appello; la Corte ha richiamato la relazione illustrativa per spiegare l'obiettivo deflattivo della riforma, ma ha escluso l'applicazione automatica al processo cautelare.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Legge di delega che ha dato origine alla riforma: la relazione di accompagnamento è stata utilizzata per interpretare la ratio della limitazione dell'appellabilità del PM nelle impugnazioni di cognizione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 2020

    Richiamata per confermare che la limitazione dell'appello del PM nel processo di cognizione è compatibile con la Costituzione e mira alla ragionevole durata del processo; la Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che tale principio non giustifica l'estensione automatica al procedimento cautelare.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e Protocollo n.7 CEDU

    Richiamati come parametri sovranazionali utili a bilanciare il ruolo e i poteri delle parti nel processo penale; la Corte ha considerato tali principi nella valutazione della legittimità delle limitazioni del potere d'impugnazione.

Massime di principio

  • Le limitazioni introdotte per l'appello del pubblico ministero nel processo di cognizione (art. 568, comma 4-bis) non si estendono automaticamente ai procedimenti cautelari: per le misure cautelari resta rilevante la disciplina specifica (artt. 310 e 311 c.p.p.) e il rimedio esperibile è l'appello.
  • Il Tribunale del riesame non può riqualificare un appello cautelare proposto dal PM come ricorso per cassazione richiamando l'art. 568(4-bis) senza adeguata motivazione e senza fondamento normativo specifico che colleghi la novella al procedimento cautelare.
  • In materia cautelare la tutela della libertà personale e l'esame rapido delle misure richiedono una interpretazione restrittiva delle norme che limitano i mezzi di impugnazione: eventuali estensioni normative devono essere deliberate dal legislatore.
  • Il Pubblico Ministero ha un interesse legittimo ad impugnare anche per ottenere effetti favorevoli all'indagato (es. riconoscimento della collaborazione e richiesta di misura meno afflittiva); tale interesse può giustificare l'impugnazione per appello nel procedimento cautelare.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre le norme specifiche che regolano l'impugnazione delle misure cautelari e, in caso di contestata inammissibilità o di riqualificazione dell'atto, valutare il ricorso per cassazione solo quando ricorrono i presupposti espressamente previsti (art. 311 c.p.p.).

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