Cassazione Civile, Ordinanza n. 09253/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce da un procedimento monitorio instaurato da una compagnia assicuratrice per ottenere la ripetizione di indebito di una somma già corrisposta a un assicurato a titolo di risarcimento del danno da malpractice sanitaria, poi ridotta in appello nel giudizio risarcitorio presupposto. L’ingiunto propose opposizione contestando, tra l’altro, la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla società monitoriante, oltre a eccepire la prescrizione quinquennale degli interessi. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello confermò la decisione ritenendo provata la titolarità del credito e la sussistenza della pretesa restitutoria sulla base della procura ad litem e della pretesa pacificità dei fatti. I successori dell’ingiunto hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto provata la titolarità attiva e la legittimazione senza adeguata prova, nonostante la contestazione; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente sulle stesse questioni; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi; 4) nullità della motivazione anche su tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato pacifica la titolarità del credito restitutorio in capo alla compagnia e aveva valorizzato una procura ad litem di formazione unilaterale come se fosse prova sufficiente della successione nel credito. La Corte ha ribadito che, in una ripetizione di indebito, grava sull’attore l’onere di provare il pagamento e la carenza di causa, nonché la propria titolarità del credito quando questa sia contestata e derivi da un fenomeno successorio. Inoltre, ha rilevato che la Corte territoriale non aveva affatto deciso sull’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, limitandosi a parlare della loro debenza e del dies a quo, con violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la prova della titolarità del credito e pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può ritenere pacifico un fatto che risulti invece contestato; la pacificità non può essere desunta da un errore di lettura del comportamento processuale delle parti.
La valutazione della prova deve essere svolta nei limiti del materiale probatorio ritualmente acquisito; non è consentito affermare la prova di un fatto senza adeguato supporto documentale.
In ripetizione di indebito l’attore deve provare il pagamento e la mancanza di causa, nonché la titolarità del credito quando questa sia contestata.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l’omessa decisione sull’eccezione di prescrizione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva; la motivazione mancante o apparente determina nullità della decisione.
art. 111 Cost.
È richiesto che la decisione sia motivata in modo intelligibile e non meramente apparente.
L’azione di ripetizione di indebito presuppone l’allegazione e la prova del solvens e delle condizioni dell’indebito.
La decisione è stata resa in camera di consiglio con ordinanza nei termini previsti dal rito camerale.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione di indebito, chi agisce deve provare non solo l’avvenuto pagamento e l’assenza di causa giustificativa, ma anche la propria titolarità del credito quando essa sia specificamente contestata dal convenuto.
- La titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della domanda e non può essere supposta in base a mere formule difensive o a documenti unilaterali non idonei a dimostrare il fenomeno successorio dedotto.
- La nozione di fatto "pacifico" non può essere affermata dal giudice se il fatto risulti invece oggetto di contestazione espressa o implicita da parte dell’avversario.
- La procura ad litem o altri atti di parte di formazione unilaterale possono, al più, rilevare sul piano dell’allegazione, ma non sostituiscono la prova della titolarità del credito restitutorio.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente proposta integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina cassazione della sentenza per il capo non esaminato.
Come è indicizzato
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