Sentenza del 16/12/2019 n. 33224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la debenza della TARSU per l'anno 2012, sostenendo che il tributo fosse stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 22/1997, art. 49, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Secondo la contribuente, le successive proroghe non avrebbero fornito una base legislativa sufficientemente precisa per mantenere il prelievo, in contrasto con il principio della riserva di legge in materia tributaria previsto dall'art. 23 Cost. È stata inoltre prospettata, in via preliminare, la mancata interruzione del giudizio d'appello a seguito del fallimento del concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di interruzione del giudizio, poiché non era stata prodotta la sentenza dichiarativa di fallimento e non era quindi possibile verificare quando il fallimento fosse intervenuto. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso: la TARSU non era stata definitivamente espunta dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore del nuovo prelievo TARES. Le norme transitorie e di salvaguardia avevano mantenuto efficaci la disciplina legislativa e i regolamenti comunali TARSU fino alla concreta sostituzione del sistema. Per il 2012, pertanto, il Comune poteva legittimamente applicare la TARSU. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori, e dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituzione, art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La Corte ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la continuità della TARSU risultava da una successione di disposizioni legislative transitorie e di salvaguardia.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
La TARSU è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio.
La soppressione non produceva un effetto immediato: era collegata al completamento del regime transitorio e alla concreta introduzione della tariffa sostitutiva.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi ... entro la fine della fase di transizione.
La disciplina transitoria consentiva la permanenza della TARSU, insieme ai regolamenti comunali, fino al completamento del passaggio al diverso sistema tariffario.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 238 e 264
Sino alla emanazione del regolamento ... continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Le disposizioni di salvaguardia hanno evitato vuoti normativi e mantenuto efficaci le discipline esistenti, compresi i regolamenti comunali TARSU.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7
Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.
La norma ha confermato la possibilità di applicare i regolamenti TARSU e TIA fino alla revisione complessiva del prelievo sui rifiuti.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, convertito dalla L. n. 214/2011
A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
La soppressione generalizzata dei precedenti prelievi, compresa la TARSU, è stata fissata soltanto dal 1° gennaio 2013, sicché la TARSU era applicabile per il 2012.
Massime di principio
- Quando un tributo è destinato a essere sostituito, la sua abrogazione non è necessariamente immediata: occorre verificare il regime transitorio e le norme che assicurano continuità al prelievo.
- Le disposizioni che mantengono in vigore i regolamenti comunali possono legittimare la riscossione del tributo anche dopo l'avvio del nuovo sistema, fino alla sua effettiva applicazione.
- Per contestare validamente un prelievo deve essere individuata la specifica disposizione che ne abbia determinato l'abrogazione alla data d'imposta; la sola previsione di una futura sostituzione non è sufficiente.
- In materia di tributi sui rifiuti, per gli anni anteriori al 1° gennaio 2013, la TARSU può risultare dovuta se il Comune aveva mantenuto vigente il relativo regolamento e non era stato concretamente attivato un diverso regime impositivo.
- Le eccezioni processuali, come la mancata interruzione per fallimento di una parte, devono essere supportate da documentazione idonea a dimostrare l'evento e il momento in cui si è verificato.
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