Cassazione Penale, Sentenza n. 28523/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello contestando: per Condello, la valutazione delle intercettazioni e del materiale probatorio (denunciando vizi di motivazione, insufficiente considerazione del breve arco temporale delle indagini e del limitato numero di sequestri; critica sulla cosiddetta "droga parlata"), l'errata qualificazione di singoli episodi (riferito anche alla cessione a Battaglia) e l'omessa verifica del requisito di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Per Laurendi, la difesa censura la qualificazione come fornitore partecipante all'associazione (mancata prova di stabilità/organizzazione e travisamento probatorio), la configurazione dell'aggravante per numero di sodali e la recidiva/negazione delle attenuanti; inoltre sono proposte doglianze sull'errata qualificazione del delitto associativo e sulla motivazione circa la stabilità del ruolo di fornitore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Ha confermato che: l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; la nozione di "droga parlata" può bastare a fondare responsabilità ma richiede motivazione rigorosa e gradevole prova razionale se non vi sono sequestri; un periodo di osservazione breve non esclude l'associazione quando il compendio probatorio mostra un sistema collaudato; Laurendi è legittimamente qualificato come fornitore stabile dell'organizzazione per la costante fornitura a credito e il ruolo che avrebbe avuto nel tessuto associativo; la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 è esclusa in presenza di ampiezza, organizzazione, capacità finanziaria e pluralità di sostanze smerciate; le censure procedurali sollevate non sono idonee a superare i limiti del sindacato di legittimità. Pertanto la sentenza impugnata è confermata e i ricorsi respinti/inammissibili nei punti indicati.
Norme richiamate
Regola la valutazione delle prove testimoniali e dichiara che le dichiarazioni captate necessitano di particolare attenzione; la Corte ricorda che per la "droga parlata" la condanna basata solo su intercettazioni richiede motivazione rigorosa e prova con grado elevato di credibilità razionale
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravanti; la lettura della Corte precisa che il comma 6 (attenuazione per gruppi dediti a delitti di lieve entità) opera solo se l'associazione è nata esclusivamente per cessioni di lieve entità e le potenzialità organizzative non consentono attività più gravi
Norma sui delitti fini di vendita di stupefacenti; la Corte osserva che singoli episodi di spaccio devono essere valutati caso per caso ma possono concorrere a ricostruire l'attività del sodalizio
Disposizione sulla valutazione della recidiva o precedenti rilevanti ai fini della pena; qui richiamata in relazione alla possibile duplicazione della contestazione per la stessa cessione e alla determinazione della pena
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione: non è consentito dedurre la violazione di legge per contestare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di fatto se ciò è mere critiche sulla motivazione di merito
Regola l'introduzione di nuovi motivi in Cassazione; la Corte registra l'ammissione di memorie successive ma giudica i ricorsi complessivamente infondati
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- La cosiddetta "droga parlata" può fondare una condanna anche senza sequestro, ma il giudice deve fornire motivazione rigorosa e prova con alto grado di credibilità razionale
- Un arco temporale di indagine breve non esclude la configurabilità di un'associazione quando il complesso probatorio dimostra organizzazione, ruoli e comportamenti coerenti con un sistema criminale
- La fattispecie attenuata dell'art. 74, comma 6 (gruppo limitato al "piccolo spaccio") richiede prova che l'associazione sia nata e agisca esclusivamente per cessioni di lieve entità e che non abbia potenzialità organizzative o finanziarie maggiori
- Il fornitore può integrare la partecipazione all'associazione se sussiste una disponibilità costante e durevole a rifornire il sodalizio (anche a credito), connessa alla volontà di contribuire al mantenimento del gruppo
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione del sindacato probatorio: doglianze che chiedono la diversa interpretazione delle intercettazioni o il diverso apprezzamento dei fatti sono, di regola, inammissibili
- Le doglianze generiche o non sviluppate in appello (es. sulla recidiva o su determinate aggravanti) possono essere dichiarate inammissibili o non esaminate in Cassazione
- Per contestare la qualificazione giuridica dell'associazione è necessario mostrare un vizio di fatto o di diritto concreto nella motivazione di merito: mere contestazioni argomentative non sono sufficienti
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