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Sentenza

Sentenza del 20/10/2023 n. 29246 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Teleperformance France, società residente in Francia e beneficiaria di dividendi distribuiti nel 1999 dalla controllata italiana Promoplan, chiese il rimborso del credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. I dividendi non subirono ritenuta in Italia in virtù dell'esenzione prevista dalla disciplina nazionale di recepimento della Direttiva madre-figlia (D.P.R. n.600/1973 art.27-bis e D.Lgs. n.136/1993). L'Agenzia delle Entrate non provvide al rimborso; Teleperformance impugnò, sostenendo che il credito convenzionale è compatibile con l'esenzione da ritenuta e che i dividendi erano stati inclusi nella base imponibile francese.

La decisione

La CTR, in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione in precedente rinvio (Cass. sez. V, 20.5.2021, n.13845), ha riconosciuto il diritto al rimborso a favore di Teleperformance: è sufficiente che i dividendi siano stati inclusi nella dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza (Francia) per accedere al credito previsto dalla Convenzione, senza che sia necessario che in concreto sia stata effettivamente versata un'imposta su quei dividendi in Francia. La Corte di Cassazione ha poi respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro tale decisione, confermando l'accoglimento della domanda di rimborso e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma 3

    Norma nazionale che recepisce l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi (att. Direttiva madre-figlia); la Corte ha ritenuto che l'esenzione dalla ritenuta non esclude automaticamente il diritto al credito convenzionale contro le doppie imposizioni.

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b

    Attribuisce al residente nello Stato A che riceve dividendi da soggetto residente nello Stato B il diritto a ottenere il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato a un residente: la Corte ha interpretato che tale diritto può essere esercitato se il dividendo è stato incluso nella base imponibile dello Stato di residenza, anche se non è provato un effettivo versamento d'imposta.

  • D.Lgs. n. 136 del 1993 (attuazione Direttiva madre-figlia)

    Prevede l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi tra società affiliate; la Corte ha affermato che tale beneficio comunitario non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica e quindi non preclude l'applicazione del credito convenzionale.

  • Causa C-389/18 (Brussels Securities)

    Giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha chiarito che l'esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia non impedisce agli Stati membri di prevedere meccanismi per evitare la doppia imposizione economica; la Corte italiana l'ha richiamata come supporto interpretativo.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 151 del 10/8/1994, art. 10, lett. b

    Indicazioni amministrative sul calcolo del credito spettante alle società madri residenti in Francia: utilizzata dalla CTR per determinare la misura del rimborso e per assicurare il principio di neutralità fiscale.

  • Art. 2697 c.c.

    Norma sullo standard probatorio: l'Amministrazione richiamava l'onere della prova in capo al contribuente circa la sussistenza della doppia imposizione, ma la CTR ha ritenuto sufficiente la prova dell'inclusione dei dividendi nella dichiarazione francese.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 384 c.p.c.

    Norme processuali invocate dall'Agenzia delle Entrate in cassazione: la Corte ha respinto le censure ritenendole infondate rispetto ai principi di diritto già delineati nel rinvio.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla ritenuta in virtù della direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto a rimedi convenzionali contro la doppia imposizione: i due istituti devono essere coordinati in modo da garantire la neutralità fiscale.
  • Per ottenere il rimborso previsto dalla Convenzione (art. 10, par.4, lett. b), è sufficiente dimostrare che i dividendi sono stati inclusi nella base imponibile nello Stato di residenza (here: Francia); non è obbligatorio provare che su quei dividendi sia stato effettivamente versato un importo d'imposta in via concreta.
  • Il giudice nazionale deve verificare il principio di neutralità fiscale, ossia che la società madre estera non subisca un trattamento peggiore rispetto a una madre italiana equivalente; strumenti amministrativi (es. circolari) possono essere utili per la quantificazione del credito.
  • L'onere probatorio grava sul soggetto che invoca la doppia imposizione, ma l'inclusione dei redditi nella dichiarazione di un altro Stato costituisce prova rilevante e, se sufficiente a garantire la neutralità, può legittimare il rimborso.
  • Questioni formali relative alla notificazione telematica e deposito di copie analogiche non determinano l'improcedibilità se la parte avversaria non contesta la conformità dei documenti e se il contraddittorio è stato comunque garantito.

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