Cassazione Penale, Ordinanza n. 05554/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della disciplina sull'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada, nonché vizio di motivazione, sostenendo che nel caso concreto non ricorressero i presupposti dell'aggravante. La difesa contestava in sostanza la sussistenza di un "incidente stradale" rilevante ai fini dell'aggravamento di pena, in relazione alla dinamica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza della censura. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato l'aggravante prevista per la guida in stato di ebbrezza in presenza di un avvenimento che ha turbato la regolarità della circolazione e posto in pericolo la sicurezza degli utenti della strada. In fatto, è stato valorizzato che l'imputato, in stato di ebbrezza, aveva perso il controllo del veicolo, era uscito dalla sede stradale, aveva danneggiato un cartello stradale e si era arrestato contro un argine in cemento. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza, applicata nel caso concreto per il tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave indicata dalla lettera c).
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Prevede l'aggravante applicabile quando dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale; la Corte interpreta l'incidente come qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e metta in pericolo la collettività, anche senza coinvolgimento di terzi o altri veicoli.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la regola della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero.
Base normativa implicita della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante dell'incidente stradale sussiste ogni volta che la condotta di guida provochi un avvenimento inatteso idoneo a turbare la regolarità della circolazione e a porre in pericolo la sicurezza degli utenti della strada.
- Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è necessario che nell'evento restino coinvolti terzi o altri veicoli: è sufficiente anche la fuoriuscita di strada o altra dinamica che realizzi un concreto pericolo per la circolazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza sull'aggravante si risolve in una contestazione manifestamente infondata rispetto a un accertamento di merito congruamente motivato e coerente con l'interpretazione consolidata della norma.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ricorrano ragioni di esonero.
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