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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07921/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando tre motivi: i primi due tendevano, secondo la Corte, a sollecitare un inammissibile riesame del merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova; inoltre risultavano privi di specificità perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze di appello già disattese con motivazione ritenuta congrua e completa. Il terzo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche e veniva ritenuto fuori dai limiti del giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva fornito un adeguato richiamo agli elementi ritenuti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti a ottenere un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione della sentenza impugnata non affetta da macroscopiche illogicità o errori di diritto; li ha inoltre giudicati aspecifici perché non confrontati in modo effettivo con la motivazione di appello. Il terzo motivo è stato reputato non scrutinabile nel merito e comunque infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se non mediante specifiche censure di travisamento della prova o vizi motivazionali rilevanti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Le censure che si limitano a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifiche e inammissibili.
  • Per censurare efficacemente in cassazione una decisione di merito occorre dedurre specifici travisamenti della prova o errori di diritto, non una mera contrapposizione di ricostruzioni fattuali alternative.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi per escluderne la concessione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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