Cassazione Penale, Ordinanza n. 34618/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in sede di giudizio abbreviato, la condanna per furto aggravato ai danni di una farmacia, per la sottrazione di merce del valore di circa 150 euro. Ha dedotto quattro motivi: 1) vizi di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando l'immotivato rigetto della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 2) violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva; 3) erronea applicazione della legge penale per l'esclusione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 4) vizi di motivazione sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e aspecifici perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non affrontavano criticamente le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a denunciare in modo generico pretesi vizi motivazionali. Ha inoltre osservato che: lo stato di necessità era stato escluso perché non provato e l'indigenza non integra di per sé la scriminante; le attenuanti generiche erano già state valutate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, mentre il giudizio di prevalenza sulle aggravanti/recidiva reiterata era precluso per legge; l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. era stata esclusa in fatto per il valore non irrisorio della merce; la pena era stata determinata al minimo edittale quanto alla pena detentiva e prossima al minimo quanto alla pena pecuniaria. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, reato per il quale la condanna di merito è stata confermata.
Aggravanti del furto contestate e ritenute sussistenti nel giudizio di merito.
La scriminante dello stato di necessità richiede la prova di un reale stato di necessità; la mera indigenza non è sufficiente.
L'attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa in fatto in ragione del valore non irrisorio della merce sottratta.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è stata ritenuta applicabile perché espressiva di maggiore pericolosità sociale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo critico con le argomentazioni della decisione impugnata e si limitano a dedurre in modo generico carenze o illogicità della motivazione.
- La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta sulla sola base dello stato di indigenza: occorre la dimostrazione di un concreto e attuale pericolo non altrimenti evitabile.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione concreta del valore e dell'entità del bene offeso; un valore non irrisorio consente di escluderne il riconoscimento in fatto.
- Quando la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è ritenuta applicabile e già bilanciata con le attenuanti generiche in equivalenza, il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva può essere precluso dalla legge.
- La dosimetria della pena è difficilmente censurabile in cassazione quando il giudice di merito si colloca al minimo edittale o prossimamente ad esso e la motivazione dà conto degli elementi rilevanti.
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