Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione una variazione in diminuzione relativa a IRAP e IRES, indicata come deduzione extracontabile di ammortamenti per euro 3.155.048,00. Secondo l'Ufficio, la deduzione non era consentita perché la società non aveva compilato l'apposito prospetto/quadro EC della dichiarazione, richiesto dall'art. 109, comma 4, lett. b), TUIR nella formulazione vigente ratione temporis, con indicazione dell'importo complessivo, dei valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. La società aveva contestato l'atto sostenendo che il disallineamento derivava da un'operazione di conferimento del 2000 e che, comunque, era stato compilato il quadro RV, ritenuto idoneo a rappresentare i prospetti di riconciliazione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, qualificando la mancata compilazione del quadro EC come errore formale. In cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), TUIR, deducendo che la compilazione del quadro EC aveva natura sostanziale e non meramente formale, sicché la sua omissione precludeva la deduzione degli ammortamenti extracontabili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR del Lazio e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata la censura perché, secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza richiamata, la compilazione del quadro EC è un adempimento necessario e sostanziale per poter dedurre componenti negativi di natura tributaria non transitati nel conto economico; la sola compilazione del quadro RV non è sufficiente e la mancata compilazione del quadro EC non integra un mero errore formale.
Norme richiamate
art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
nella formulazione vigente ratione temporis
La deduzione di ammortamenti e altri componenti negativi non imputati al conto economico è ammessa solo se il loro importo, i valori civili e fiscali dei beni e dei fondi sono indicati in apposito prospetto della dichiarazione; l'omissione di tale prospetto impedisce la deduzione perché il requisito non è meramente formale ma sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la norma tributaria subordina la deducibilità di componenti negativi extracontabili alla compilazione di uno specifico prospetto dichiarativo, tale adempimento costituisce requisito sostanziale dell'agevolazione/deduzione e non un mero formalismo.
- La compilazione di un prospetto dichiarativo diverso o equivalente non sana l'omissione del prospetto espressamente previsto dalla legge, se quest'ultimo è funzionale alla gestione extracontabile dei componenti negativi e alla loro tracciabilità fiscale.
- In materia di deduzioni extracontabili degli ammortamenti, l'indicazione nel quadro prescritto dalla dichiarazione è necessaria per opporre all'Amministrazione la deduzione; in mancanza, i componenti negativi non risultano supportati dagli elementi richiesti dalla disciplina applicabile.
- La qualificazione dell'omissione come errore formale è esclusa quando la disposizione impone uno specifico onere di segnalazione in dichiarazione quale presupposto per la deducibilità del costo.
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