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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38507/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione delle spese processuali dopo un giudizio di rinvio originato da precedente cassazione. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, aveva liquidato ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, ma non quelle del precedente grado di merito. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi: con il primo deducevano la violazione dell'art. 91 c.p.c. per omessa pronuncia anche sulle spese del precedente giudizio di merito; con il secondo deducevano la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dei D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, sostenendo che il compenso liquidato fosse inferiore al minimo tariffario, assumendo un valore della causa più elevato per effetto degli interessi maturati; con il terzo deducevano la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento dell'aumento per l'assistenza a più parti nella medesima posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il principio per cui la parte che, soccombente nei gradi di merito precedenti, risulti poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio ha diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo, comprese quelle del precedente giudizio di merito, se domandate. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese; nel giudizio di rinvio, se la parte che aveva perso nei gradi precedenti risulta poi vittoriosa, il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo, se richiesto.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla liquidazione del compenso professionale, quale parametro per contestare la quantificazione delle spese liquidate.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Usato come parametro per la determinazione dei compensi professionali e degli scaglioni di valore nella liquidazione delle spese.

  • D.M. n. 37 del 2018

    Richiamato quale intervento normativo modificativo dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 4 del D.M. n. 55 del 2014

    Invocato per sostenere il diritto all'aumento del compenso per l'assistenza di più parti nella medesima posizione processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese processuali deve comprendere, quando richiesto e se la parte risulta definitivamente vittoriosa, anche le spese sostenute nei precedenti gradi di merito, oltre a quelle del rinvio e della cassazione.
  • L'omessa statuizione del giudice del rinvio sulle spese del precedente giudizio di merito integra un errore censurabile in sede di legittimità.
  • Una censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica: se il giudice ha applicato uno scaglione di valore diverso da quello prospettato dal ricorrente, occorre contestare in modo puntuale il concreto criterio utilizzato e la relativa lesione.
  • Le doglianze che risultano superate dall'accoglimento del motivo principale restano assorbite e non richiedono autonoma decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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