Sentenza n. 589/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di diniego del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS- - uscita servizio contenzioso e affari legali, prot. -OMISSIS- - uscita Ufficio Personale Questura di Salerno) dell’istanza di rimborso delle spese legali ex art. 18 del D.L. n. 67/1997;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale ai sensi dell'art. 18 d.l. 67/1997
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di rimborso di euro 24.842,59, relativo alle spese per la difesa in un procedimento penale conclusosi con assoluzione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.l. 67/1997, in combinato disposto con l'art. 503, comma 2, c.p.p., nonché eccesso di potere per errore di fatto, illogicità, incoerenza, irrazionalità, carenza di istruttoria e di motivazione e arbitrarietà. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Secondo il ricorrente, l'assoluzione e la stretta connessione tra i fatti contestati e il servizio svolto avrebbero imposto il rimborso. L'Amministrazione aveva negato il beneficio richiamando il parere dell'Avvocatura dello Stato, che aveva escluso il necessario nesso causale tra i fatti oggetto del procedimento penale e gli obblighi istituzionali. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio, valorizzando la difesa erariale, che il ricorrente non aveva dimostrato di avere effettivamente pagato il difensore, avendo prodotto soltanto un prospetto di parcella e dichiarato che la fattura sarebbe stata emessa dopo la liquidazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 18 d.l. 67/1997 attribuisce all'Amministrazione un potere valutativo sia sull'an del rimborso, cioè sulla sussistenza dei presupposti oggettivi, sia sul quantum, cioè sulla congruità delle spese. Il parere dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante e riguarda non soltanto la quantificazione delle spese, ma anche la verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti per il rimborso. Il relativo giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per errori di fatto immediatamente percepibili, palese illogicità, carenza o incoerenza della motivazione, irrazionalità o violazione delle regole che disciplinano il parere; vizi non ravvisati nel caso concreto. È stata esclusa anche la violazione dell'obbligo di motivazione, poiché il provvedimento e la comunicazione dei motivi ostativi richiamavano il parere dell'Avvocatura, ne indicavano gli estremi e lo rendevano disponibile all'interessato, con motivazione per relationem ritenuta sufficiente e intellegibile. Il TAR ha inoltre ritenuto non provato un ulteriore presupposto del rimborso: l'effettivo pagamento delle somme al difensore di fiducia. Il mero prospetto di parcella non dimostra l'avvenuta corresponsione degli onorari e non consente quindi il rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle limitate difese spiegate.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
La norma richiede la verifica dei presupposti del rimborso e della congruità delle spese; il parere dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante sia sull'an sia sul quantum.
Il diniego può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un parere dell'Avvocatura, purché ne indichi gli estremi e lo renda disponibile all'interessato.
La censura relativa alla comunicazione dei motivi ostativi non è stata ritenuta fondata; il provvedimento ha richiamato il parere posto a fondamento del diniego.
La pronuncia assolutoria richiamata nel caso concreto non determina automaticamente il diritto al rimborso, che resta subordinato alla verifica degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 18 d.l. 67/1997.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ne ha tratto una regola decisiva favorevole alla domanda.
Massime di principio
- Il rimborso previsto dall'art. 18 d.l. 67/1997 non consegue automaticamente all'assoluzione del dipendente pubblico, ma richiede la verifica della connessione tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali, nonché degli ulteriori presupposti normativi.
- Nell'ambito dell'art. 18 d.l. 67/1997, il parere dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante non solo sulla congruità dell'importo richiesto, ma anche sulla sussistenza dei presupposti per il rimborso, costituendo l'accertamento dell'an il necessario antecedente logico della quantificazione del quantum.
- Il giudizio di congruità dell'Avvocatura dello Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto immediatamente percepibili, palese illogicità, carenza o incoerenza motivazionale, irrazionalità o violazione delle regole che ne disciplinano l'espressione.
- Il diniego di rimborso può essere motivato per relationem mediante il richiamo al parere dell'Avvocatura dello Stato, purché il provvedimento indichi gli estremi dell'atto richiamato e lo renda disponibile all'interessato, così da consentire la conoscenza delle ragioni della decisione.
- Il rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. 67/1997 presuppone l'effettivo pagamento degli onorari al difensore; il mero prospetto di parcella, non accompagnato da fattura o attestazione di pagamento, non dimostra tale presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →