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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35745/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 18 marzo 2026 della Corte di appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, che aveva revocato ex art. 168 c.p. la sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Verbania del 1° giugno 2022, respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra quattro sentenze irrevocabili e dichiarato inammissibili le richieste relative al computo del presofferto e alla sospensione condizionale asseritamente concessa con una diversa sentenza. Quanto alla continuazione richiesta tra i reati giudicati con le sentenze nn. 11/2022, 98/2023 e 3963/2023, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’omessa valutazione unitaria dell’omogeneità dei reati contro il patrimonio (furti e tentati furti con effrazione), delle modalità esecutive analoghe, della prossimità territoriale, della contiguità e parziale sovrapposizione cronologica dei fatti, della ricorrenza di alcuni correi e della condizione personale di abuso e dipendenza da alcol, con percorso terapeutico presso il Ser.D. di Verbania. Quanto al presofferto, contestava l’inammissibilità della richiesta di detrarre dalla pena il periodo di arresti domiciliari dal 31 luglio 2020 al 24 maggio 2021, invocando i poteri del giudice dell’esecuzione e gli artt. 657 e 284 c.p.p. In memoria ha dato atto che la Procura generale, con decreto del 22 giugno 2026, aveva già computato quel periodo e rideterminato la pena residua, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse. Infine, contestava l’inammissibilità della questione relativa alla sospensione condizionale che, secondo la difesa, la sentenza del GIP del Tribunale di Verbania del 18 gennaio 2022, irrevocabile il 4 giugno 2022, avrebbe concesso in motivazione ma omesso nel dispositivo per errore materiale; chiedeva che il giudice dell’esecuzione verificasse il titolo e le ricadute sul cumulo e sulla revoca del beneficio.

La decisione

La Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Torino, limitatamente alla domanda di continuazione e alla questione dell’eseguibilità della pena inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Verbania del 18 gennaio 2022, irrevocabile il 4 giugno 2022. Sul primo punto ha ritenuto insufficiente la motivazione, perché non aveva esaminato in modo complessivo gli specifici indici allegati né il loro possibile significato rispetto a una programmazione criminosa preventiva; il giudice del rinvio dovrà svolgere un nuovo esame, restando libero nell’esito. Ha precisato che l’alcoldipendenza, da sola, non equivale alla tossicodipendenza né costituisce autonomo presupposto della continuazione, ma può essere considerata, nei limiti della sua effettiva significatività, insieme agli altri elementi concreti. Sulla sentenza del 2022, il giudice dell’esecuzione non poteva limitarsi a dichiarare inammissibile la questione: doveva verificare se la motivazione recasse un’espressa concessione della sospensione condizionale e se l’omissione nel dispositivo fosse un errore materiale riconoscibile, traendone poi le conseguenze sul titolo, sul cumulo e sull’eventuale revoca. I motivi sul computo degli arresti domiciliari sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo intervenuto il decreto del 22 giugno 2026 della Procura generale che aveva già detratto il periodo dal 31 luglio 2020 al 24 maggio 2021 e rideterminato la pena residua. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Il provvedimento non decide nuovamente la responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

    La continuazione in executivis richiede una verifica concreta e complessiva degli indici del programma criminoso e della programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi; la mera presenza di uno o alcuni indicatori non basta se i fatti successivi derivano da decisioni estemporanee. Se reati ulteriori sono prossimi nello spazio e nel tempo a quelli già unificati in continuazione, il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con la precedente valutazione e motivare specificamente l’eventuale diniego.

  • art. 657 c.p.p.

    Dalla memoria depositata dalla difesa ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. risulta, infatti, che la Procura generale presso la Corte di appello di Torino, con decreto del 22 giugno 2026, emesso a seguito di istanza difensiva di autotutela, ha provveduto a computare il periodo di arresti domiciliari sofferto dal 31 luglio 2020 al 24 maggio 2021 e a rideterminare, conseguentemente, la pena residua.

    Il periodo di arresti domiciliari era stato computato dalla Procura generale nella pena residua; per tale intervenuta rideterminazione è venuto meno l’interesse concreto e attuale a ottenere dalla Corte una decisione sui motivi relativi alla detrazione.

  • art. 284 c.p.p.

    Dalla memoria depositata dalla difesa ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. risulta, infatti, che la Procura generale presso la Corte di appello di Torino, con decreto del 22 giugno 2026, emesso a seguito di istanza difensiva di autotutela, ha provveduto a computare il periodo di arresti domiciliari sofferto dal 31 luglio 2020 al 24 maggio 2021 e a rideterminare, conseguentemente, la pena residua.

    La detrazione del periodo di arresti domiciliari era stata richiesta come custodia cautelare computabile sulla pena; la Corte ha dichiarato sopravvenuta la carenza d’interesse perché la Procura generale aveva già computato quel periodo e rideterminato la pena residua.

  • art. 130 c.p.p.

    Il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, infatti, non esclude che dispositivo e motivazione, quando siano contestualmente formati e pubblicati, concorrano a individuare la volontà decisoria dell’organo giudicante, né impedisce di emendare un’omissione materiale obiettivamente riconoscibile, quando dalla motivazione risulti in modo non equivoco che il giudice abbia inteso concedere il beneficio e che la mancata indicazione nel dispositivo sia frutto di un mero errore materiale.

    L’omissione nel dispositivo di una statuizione sul beneficio può essere corretta come errore materiale quando la motivazione consenta di riconoscere in modo non equivoco la volontà del giudice di concederlo.

  • art. 666 c.p.p.

    Quando sia dedotta una discrasia tra motivazione e dispositivo del titolo esecutivo, incidente sull’eseguibilità della pena o sul regime dei benefici, il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare il contenuto effettivo del titolo, a interpretarlo alla luce dell’intero provvedimento e, ove ne ricorrano i presupposti, ad attivare i rimedi previsti per la correzione dell’errore materiale o per la risoluzione delle questioni concernenti l’esecuzione.

    Nel procedimento di esecuzione, la deduzione di una divergenza tra motivazione e dispositivo che incida sull’eseguibilità della pena impone al giudice di esaminare l’intero titolo e di verificare gli eventuali rimedi correttivi, senza arrestarsi a una declaratoria d’inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione ordinaria.

  • art. 168 c.p.

    Ne deriva che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare se la sentenza n. 11/2022 del GIP del Tribunale di Verbania resa in data 18/01/2022, irrevocabile in data 4/06/2022, recasse effettivamente, nella motivazione, l’espressa concessione della sospensione condizionale e se l’omissione nel dispositivo fosse riconducibile a un errore materiale riconoscibile; quindi, in caso positivo, avrebbe dovuto trarne le conseguenze sul titolo esecutivo, sul cumulo e sull’eventuale necessità di valutare la revoca del beneficio secondo i presupposti di legge.

    Prima di valutare la revoca della sospensione condizionale e le conseguenze sul cumulo, il giudice dell’esecuzione deve accertare se il beneficio sia stato effettivamente concesso nel titolo e se l’omissione nel dispositivo sia un errore materiale riconoscibile.

  • art. 611 c.p.p.

    Dalla memoria depositata dalla difesa ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. risulta, infatti, che la Procura generale presso la Corte di appello di Torino, con decreto del 22 giugno 2026, emesso a seguito di istanza difensiva di autotutela, ha provveduto a computare il periodo di arresti domiciliari sofferto dal 31 luglio 2020 al 24 maggio 2021 e a rideterminare, conseguentemente, la pena residua.

    La memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 611 c.p.p. ha documentato l’intervento sopravvenuto della Procura generale che ha eliminato l’interesse a decidere i motivi sul presofferto.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione concreta e complessiva degli indici relativi ai reati e alla loro programmazione; è necessario che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali, e non è sufficiente la sola serialità delle condotte o la presenza isolata di uno degli indici.
  • Quando la continuazione sia stata riconosciuta in cognizione per alcuni reati e la domanda esecutiva riguardi ulteriori fatti commessi in un contesto spazio-temporale prossimo, il giudice dell’esecuzione, pur libero nella decisione, deve confrontarsi con la valutazione precedente e motivare approfonditamente il diniego alla luce del complessivo quadro fattuale e giuridico.
  • L’alcoldipendenza non costituisce, di per sé, un presupposto per il riconoscimento della continuazione equiparabile alla tossicodipendenza; può tuttavia essere apprezzata, nei limiti della sua effettiva significatività, come elemento della condizione personale insieme agli altri indici concreti allegati.
  • Se è dedotta una divergenza tra motivazione e dispositivo di un titolo esecutivo che incide sull’eseguibilità della pena o sui benefici, il giudice dell’esecuzione deve interpretare il provvedimento nel suo complesso e verificare l’eventuale errore materiale riconoscibile; il principio di prevalenza del dispositivo non impedisce la correzione di un’omissione quando la volontà decisoria risulti in modo non equivoco dalla motivazione.
  • Quando, durante il giudizio di impugnazione, l’autorità competente abbia già computato il periodo di custodia cautelare richiesto e rideterminato la pena residua, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sui motivi che contestavano l’omesso computo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniCustodia cautelare
RamiParte generaleProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiContinuazione

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