Cassazione Civile, Ordinanza n. 22188/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittante)
La controversia
La controversia traeva origine da un contratto di affitto di ramo d'azienda. In primo grado erano state proposte anche domande riconvenzionali dalla parte affittante. La Corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello della parte affittuaria, aveva dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali e, per effetto di ciò, aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva risolto il contratto per grave inadempimento dell'affittuaria, ordinandone l'immediato rilascio dell'azienda e condannandola al pagamento dei canoni non versati; aveva poi dichiarato inammissibili o respinto gli altri motivi, confermando il resto della decisione e respingendo la domanda ex art. 96 c.p.c. La parte affittuaria proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Prima della decisione è intervenuta rinuncia al ricorso, depositata telematicamente dal difensore munito di specifico mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, verificandone la conformità ai requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese in cassazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed essendo norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma e di procura specifica per produrre l'estinzione del giudizio
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione
richiamato in relazione alla domanda di condanna per responsabilità aggravata, respinta nel giudizio di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica nel caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia
Cass. n. 6888 del 2015
richiamata per escludere che il raddoppio del contributo unificato operi fuori dai casi tipici previsti
Cass. n. 19562 del 2015
richiamata a sostegno della natura eccezionale e di stretta interpretazione della misura del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è effettuata dal difensore munito di specifico mandato e rispetta i requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è spazio per una pronuncia sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22007/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22008/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22009/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22011/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22012/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22013/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →