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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28964/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito bancario derivante dal saldo debitore di un conto corrente affidato. In origine la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro la società correntista e i fideiussori; poi, dichiarato il fallimento della correntista, aveva chiesto l'ammissione del medesimo credito in sede concorsuale. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di data certa del contratto e della documentazione prodotta. In opposizione allo stato passivo, la banca sosteneva che la data certa risultasse dal deposito dei documenti nel procedimento monitorio e che la documentazione depositata fosse sufficiente a provare il credito. Il tribunale ha però rigettato l'opposizione ritenendo che gli estratti conto non fossero opponibili alla curatela come organo terzo e che mancasse prova della loro rituale comunicazione al correntista ex art. 1832 c.c. Il ricorso per cassazione censura tale decisione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 1832, 1857, 2697, 2709, 2710 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il tribunale avrebbe trascurato l'esaustività della produzione documentale, la mancata contestazione specifica delle singole poste da parte del curatore e il contenuto della CTP della curatela; con il secondo deduce violazione delle medesime norme, oltre agli artt. 2711, 2727, 2730, 2733, 2734 e 2735 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il tribunale valorizzato il riconoscimento del credito emergente dalla relazione del curatore e dalla consulenza di parte, in violazione del principio di acquisizione della prova e delle presunzioni semplici.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate e accolte congiuntamente le censure. Ha affermato che, in materia di ammissione al passivo del credito bancario da conto corrente, la banca assolve il proprio onere probatorio producendo il contratto e gli estratti conto integrali con data certa anteriore al fallimento, mentre grava sul curatore l'onere di formulare contestazioni specifiche sulle singole poste. In assenza di contestazioni specifiche, il giudice deve prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come risultante dagli estratti conto. La Corte ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Napoli, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente negato rilievo probatorio agli estratti conto e alla mancata prova della comunicazione al correntista, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 50 D.Lgs. 385/1993

    Certificato ex art 50 D. Lgs. 385/93

    richiamato come parte della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo e dell'insinuazione al passivo

  • art. 98 l.fall.

    norma che regola l'opposizione allo stato passivo, utilizzata dalla banca per contestare il diniego di ammissione

  • art. 1832 c.c.

    non opera nei confronti del curatore come nei confronti del correntista; la mancata prova della comunicazione degli estratti conto non esclude, di per sé, la prova del credito in sede concorsuale quando la documentazione complessiva sia sufficiente

  • art. 1857 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del conto corrente bancario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno della ripartizione dell'onere della prova tra banca e curatore

  • art. 2709 c.c.

    non ritenuto applicabile in senso ostativo alla prova del credito verso la curatela secondo l'impostazione del tribunale

  • art. 2710 c.c.

    non ritenuto applicabile in senso ostativo alla prova del credito verso la curatela secondo l'impostazione del tribunale

  • art. 2711 c.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme probatorie

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici

  • art. 2730 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di confessione

  • art. 2733 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di confessione giudiziale

  • art. 2734 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di dichiarazioni confessorie

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di confessione stragiudiziale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 185 bis c.p.c.

    citato per la proposta conciliativa formulata dal giudice di merito

  • artt. 263 e ss. c.p.c.

    richiamati in via generale dalla Corte, per analogia al meccanismo di rendicontazione della documentazione bancaria

Massime di principio

  • Nell'insinuazione al passivo del credito da conto corrente bancario, la banca deve produrre la documentazione idonea a ricostruire l'intera evoluzione del rapporto, di regola mediante estratti conto integrali.
  • Il curatore fallimentare, una volta verificata la documentazione prodotta, ha l'onere di formulare contestazioni specifiche e circostanziate sulle singole poste contabili; in mancanza, il giudice deve prendere atto del saldo risultante dagli estratti conto.
  • L'inefficacia verso il curatore degli effetti dell'art. 1832 c.c. non implica che gli estratti conto siano privi di valore probatorio in sede concorsuale: essi possono assumere rilievo sufficiente se rappresentano compiutamente la storia del rapporto.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può rigettare la domanda sulla sola base della mancata prova della comunicazione degli estratti conto al correntista quando la documentazione complessiva e le allegazioni non contestate consentano di accertare il credito.
  • Le contestazioni della curatela e gli eventuali elaborati tecnici di parte o del curatore assumono rilievo decisivo solo se incidono in modo specifico sulle singole componenti del credito e sulla ricostruzione contabile del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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