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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30097/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la mancata registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, che aveva accolto una domanda della curatela fallimentare di una società cooperativa contro più convenuti, condannandoli a somme diverse per responsabilità, indebito arricchimento e simulazione. Il ricorrente, componente del collegio sindacale della società, era stato condannato a pagare una somma per omesso controllo e vigilanza; l'Ufficio gli ha quindi chiesto, in solido con gli altri soggetti condannati, una quota dell'imposta di registro. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la solidarietà passiva per l'imposta non potesse estendersi a soggetti che non fossero parti del medesimo rapporto sostanziale dedotto in giudizio, distinguendo tra litisconsorzio necessario e cause riunite solo per opportunità; a suo dire, non vi era un unico rapporto giuridico tale da giustificare la solidarietà tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, l'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 prevede la solidarietà passiva anche tra le parti in causa quando la sentenza riguardi un unico rapporto sostanziale oggetto del giudizio; nella specie la CTR aveva correttamente ricostruito un fatto unitario e causalmente unitario, riferito a condotte di amministrazione e controllo svolte nello stesso contesto societario e produttive di un danno complessivo alla società. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato elementi idonei a dimostrare la propria estraneità al rapporto sostanziale, anche in relazione al principio di autosufficienza del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia non si è costituita. È stato dato atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    "sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa"

    La solidarietà passiva nell'imposta di registro opera, nel processo con pluralità di parti, rispetto ai soggetti che siano parti del rapporto sostanziale oggetto della sentenza; non è necessario che vi sia litisconsorzio necessario tra tutti i condebitori.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo legittimo il criterio di collegamento dell'imposta al rapporto sostanziale oggetto del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come paradigma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la solidarietà passiva prevista dall'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 richiede che il soggetto sia parte del rapporto sostanziale cui si riferisce la pronuncia da registrare, poiché l'indice di capacità contributiva è il rapporto sostanziale e non la sentenza in sé.
  • La presenza di più domande o di più capi di condanna in una stessa sentenza non esclude, di per sé, la solidarietà tributaria se le condotte dei convenuti sono inserite in un'unica operazione causalmente unitaria e riferibile al medesimo contesto sostanziale.
  • Chi contesta l'assoggettamento in solido all'imposta di registro deve allegare e dimostrare in modo specifico la propria estraneità al rapporto sostanziale oggetto del giudizio; non basta una generica deduzione di assenza di litisconsorzio necessario.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge richiede una critica puntuale della ricostruzione fatta dal giudice di merito, specie quando si controverta sull'effettiva riferibilità del capo di sentenza al singolo soggetto.
  • Ai fini dell'imposta di registro, non è indispensabile che tutti i coobbligati fossero litisconsorti necessari nel processo originario: ciò che rileva è l'appartenenza al rapporto sostanziale definito dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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