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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09811/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva mobiliare promossa da un ente territoriale nei confronti di una società che risultava terza proprietaria dei beni del debitore originario, in seguito a una sentenza resa ai sensi dell'art. 2901 c.c. che aveva dichiarato inefficace la vendita di quei beni dal debitore alla società terza. Dopo che il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura, l'ente creditore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione aveva però dichiarato inammissibile l'opposizione con decreto inaudita altera parte. In sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il tribunale aveva revocato il decreto, aveva annullato cautelarmente anche l'ordinanza di estinzione e aveva assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito dell'opposizione. Nel giudizio di merito, tuttavia, il tribunale aveva dichiarato improponibili le domande dell'opponente. La società terza ha ricorso per cassazione avverso il capo sulle spese; l'ente territoriale ha proposto ricorso incidentale denunciando la violazione degli artt. 617, 618 e 669 terdecies c.p.c., sostenendo che la fase sommaria non si era svolta regolarmente per fatto non imputabile all'opponente e che, comunque, ciò non poteva determinare l'improponibilità dell'opposizione. Il secondo motivo del ricorso incidentale era riferito al merito dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale dell'ente territoriale. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione, la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria e inderogabile; tuttavia, quando le irregolarità o l'omissione della fase sommaria non sono imputabili alla parte opponente ma derivano da errore dell'ufficio giudiziario, non può essere dichiarata l'improponibilità o improcedibilità della domanda di merito. Nel caso concreto, la fase sommaria doveva considerarsi comunque svolta, sia pure in seguito al reclamo collegiale che aveva rimediato ai vizi del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il giudizio di merito dell'opposizione avrebbe dovuto essere esaminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e, per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, è rimasto assorbito anche il ricorso principale della società terza.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della pronuncia che aveva dichiarato inefficace la vendita dei beni dal debitore alla società terza, rendendo i beni aggredibili dal creditore

  • art. 617 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato per la struttura bifasica dell'opposizione esecutiva e per l'assegnazione del termine per introdurre il merito

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    indicato come rimedio contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria e come giudizio di carattere devolutivo

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte sulla struttura bifasica delle opposizioni esecutive

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte sulla struttura bifasica delle opposizioni esecutive

  • art. 624 c.p.c.

    citato in relazione al reclamo e alla sospensione dell'esecuzione

  • art. 375 c.p.c.

    citato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    citato per il rito camerale e per il deposito di memorie

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria e inderogabile, perché svolge una funzione di tutela delle parti e di regolare andamento del processo esecutivo.
  • La mancanza o l'irregolare svolgimento della fase sommaria non determina improponibilità o improcedibilità del merito se l'irregolarità non è imputabile alla parte opponente ma a un errore dell'ufficio giudiziario.
  • Se il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento viziato nella fase sommaria e il tribunale, in sede di reclamo, rimedia a tali vizi assegnando il termine per il merito, la fase sommaria deve considerarsi comunque espletata e il giudizio di merito deve essere esaminato.
  • Solo quando la violazione della struttura bifasica dell'opposizione esecutiva è imputabile all'opponente può conseguire la decadenza processuale e la declaratoria di improponibilità o improcedibilità.
  • Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria ha natura devolutiva e consente al tribunale di sostituirsi al giudice dell'esecuzione anche ai fini dei provvedimenti indilazionabili e dell'assegnazione del termine per il merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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