Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati tra cui riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e furto aggravato (art. 624, 625 c.p.). I motivi principali dei ricorsi erano: vizio di motivazione e errata qualificazione dei fatti (in particolare la richiesta di qualificare alcune condotte come furto anziché ricettazione e la rilevanza delle confessioni), inosservanza e/o errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), errori nella determinazione della pena (artt. 63, 64, 133 c.p.), supposta violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla pena pecuniaria (art. 597 c.p.p.) e contestazioni sui criteri di aumento/quantificazione della pena. Alcune difese insistevano sulla credibilità delle confessioni e sulla disparità di trattamento sanzionatorio tra i coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la motivazione e le conclusioni dei giudici di merito. In particolare la Corte ha ritenuto che: la valutazione probatoria dei giudici di merito (compresa la resa e il valore delle confessioni) è stata congrua e dettagliata; non è possibile per la Cassazione sovrapporre una nuova valutazione degli elementi di fatto; la ricostruzione dei reati e la loro qualificazione sono fondate e non manifestamente illogiche; l'applicazione della recidiva è adeguatamente motivata sulla base della gravità complessiva e della pericolosità degli imputati; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono fondati su adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri di legge (anche con corretta applicazione degli artt. 63, 64, 66 c.p. e dei criteri di ragguaglio); la presunta reformatio in peius sulla sola pena pecuniaria non configura violazione dell'art. 597 c.p.p. visto che il cumulo complessivo è più favorevole all'imputato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il reato è stato ritenuto accertato per le condotte contestate; la Corte ha valutato che la qualificazione come riciclaggio è supportata da elementi probatori e non ribaltabile in questa sede.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione è stata adeguatamente provata per i mezzi e le targhe contestate; le contestazioni difensive basate su confessioni contraddittorie non hanno valore escludente senza riscontri oggettivi.
art. 624, 625 cod. pen. (furto e furto aggravato)
La Corte territoriale ha motivato la qualificazione dei fatti; la Cassazione ha ritenuto che la sola confessione non sia sufficiente per modificare la qualificazione quando mancano riscontri.
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta legittima: la Corte territoriale ha indicato, seppure sinteticamente, elementi idonei a ritenere una maggiore pericolosità e propensione a delinquere.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La determinazione della pena è soggetta al potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione ha verificato la congruità e la motivazione senza sostituirsi al giudizio di merito.
artt. 63 e 64 cod. pen. (criteri per l'aumento e circostanze)
Gli aumenti e la modulazione della pena sono stati applicati tenendo conto dei criteri previsti; eventuali richieste di diversa applicazione non superano il sindacato di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva la prevalenza di elementi negativi (es. personalità con precedenti), e tale scelta non è sindacabile in Cassazione salvo motivazione incongrua.
art. 66 cod. pen. (criterio moderatore per gli aumenti)
La Corte territoriale ha rispettato il criterio moderatore nel calcolo degli aumenti successivi alla recidiva.
art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
La modifica in appello della sola componente pecuniaria non viola il divieto quando, nel complesso, la pena finale risulti più favorevole per l'imputato rispetto al primo grado.
art. 135 cod. pen. (criteri di ragguaglio)
I calcoli di cumulo e ragguaglio sono stati effettuati correttamente dalla Corte d'appello e verificati dalla Cassazione come coerenti con la riduzione complessiva della pena.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità e misura equa)
La Corte ha disposto il pagamento di una somma (e le spese) a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riformare la valutazione di fatto dei giudici di merito: il suo controllo è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione e dell'applicazione delle norme.
- La confessione, specialmente se resa per vantaggio processuale, non ha valore liberatorio automatico se non è corroborata da elementi oggettivi e specifici.
- L'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) richiede motivazione sui profili di maggiore pericolosità; una motivazione anche sintetica è sufficiente se non manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su un unico elemento negativo ritenuto preponderante; la discrezionalità del giudice di merito su questi punti è ampia e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La determinazione della pena è ampiamente discrezionale; le critiche sulla congruità della pena devono dimostrare manifesta illogicità o violazione di criteri normativi per avere rilievo in cassazione.
- La modifica in appello della sola componente pecuniaria non costituisce automaticamente reformatio in peius se, considerando il quadro complessivo (cumulo e ragguaglio), la pena finale risulta più favorevole all'imputato.
- Le richieste difensive che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori senza individuare profili di illogicità o violazioni di legge non sono ammissibili in Cassazione.
- La condanna alle spese e somme ex art. 616 c.p.p. può essere disposta quando il ricorso sia dichiarato inammissibile e emergano profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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