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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati tra cui riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e furto aggravato (art. 624, 625 c.p.). I motivi principali dei ricorsi erano: vizio di motivazione e errata qualificazione dei fatti (in particolare la richiesta di qualificare alcune condotte come furto anziché ricettazione e la rilevanza delle confessioni), inosservanza e/o errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), errori nella determinazione della pena (artt. 63, 64, 133 c.p.), supposta violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla pena pecuniaria (art. 597 c.p.p.) e contestazioni sui criteri di aumento/quantificazione della pena. Alcune difese insistevano sulla credibilità delle confessioni e sulla disparità di trattamento sanzionatorio tra i coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la motivazione e le conclusioni dei giudici di merito. In particolare la Corte ha ritenuto che: la valutazione probatoria dei giudici di merito (compresa la resa e il valore delle confessioni) è stata congrua e dettagliata; non è possibile per la Cassazione sovrapporre una nuova valutazione degli elementi di fatto; la ricostruzione dei reati e la loro qualificazione sono fondate e non manifestamente illogiche; l'applicazione della recidiva è adeguatamente motivata sulla base della gravità complessiva e della pericolosità degli imputati; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono fondati su adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri di legge (anche con corretta applicazione degli artt. 63, 64, 66 c.p. e dei criteri di ragguaglio); la presunta reformatio in peius sulla sola pena pecuniaria non configura violazione dell'art. 597 c.p.p. visto che il cumulo complessivo è più favorevole all'imputato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riformare la valutazione di fatto dei giudici di merito: il suo controllo è limitato alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione e dell'applicazione delle norme.
  • La confessione, specialmente se resa per vantaggio processuale, non ha valore liberatorio automatico se non è corroborata da elementi oggettivi e specifici.
  • L'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) richiede motivazione sui profili di maggiore pericolosità; una motivazione anche sintetica è sufficiente se non manifesta illogicità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su un unico elemento negativo ritenuto preponderante; la discrezionalità del giudice di merito su questi punti è ampia e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La determinazione della pena è ampiamente discrezionale; le critiche sulla congruità della pena devono dimostrare manifesta illogicità o violazione di criteri normativi per avere rilievo in cassazione.
  • La modifica in appello della sola componente pecuniaria non costituisce automaticamente reformatio in peius se, considerando il quadro complessivo (cumulo e ragguaglio), la pena finale risulta più favorevole all'imputato.
  • Le richieste difensive che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori senza individuare profili di illogicità o violazioni di legge non sono ammissibili in Cassazione.
  • La condanna alle spese e somme ex art. 616 c.p.p. può essere disposta quando il ricorso sia dichiarato inammissibile e emergano profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

Testo integrale

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