Cassazione Civile, Ordinanza n. 38306/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti da una lavoratrice contro la società datrice di lavoro, nel quale la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della lavoratrice e, successivamente, aveva corretto un errore materiale contenuto nella propria sentenza in punto spese. Nell'ordinanza di correzione, il capo sulle spese veniva rettificato da Euro 2.000,00, indicati in motivazione, a Euro 1.000,00, indicati in dispositivo. La lavoratrice ricorreva per cassazione sostenendo la violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che nel procedimento di correzione, caratterizzato da contraddittorio e opposizione della controparte, la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese legali, essendo il procedimento di natura contenziosa e non meramente amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria e amministrativa, non contiene una statuizione autonoma sui diritti delle parti e non è, di regola, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. La via di impugnazione è quella specificamente prevista dall'art. 288 c.p.c. contro le parti corrette della sentenza, non contro l'ordinanza di correzione in sé. La Corte ha ribadito che nel procedimento di correzione non può essere pronunciata condanna alle spese, poiché non è individuabile una parte vittoriosa e una soccombente. In conseguenza dell'inammissibilità, non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, anche perché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che, nel procedimento di correzione, dovesse essere pronunciata la condanna alle spese; la Corte non accoglie tale tesi, ribadendo che nel procedimento di correzione non è ammessa una pronuncia sulle spese.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è ammesso avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, perché il provvedimento ha natura non decisoria e non autonoma.
Prevede uno специфico mezzo di impugnazione contro le parti corrette della sentenza, escludendo l'impugnabilità dell'ordinanza di correzione con altri rimedi; il controllo è limitato alla legittimità dell'uso del potere di correzione.
Le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo non sono modificabili né revocabili; il principio è richiamato per ribadire l'inammissibilità di impugnazioni diverse da quelle tipiche.
artt. 287 c.p.c. e 391bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali in tali ipotesi è qualificato come di natura amministrativa e non consente pronunce sulle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non viene applicato il raddoppio del contributo unificato, perché il processo risulta esente sulla base degli atti.
Massime di principio
- L'ordinanza che corregge un errore materiale ha natura ordinatoria e amministrativa, non contiene una statuizione decisoria autonoma e, di regola, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è consentita una pronuncia sulle spese processuali, poiché manca una vera soccombenza e non è individuabile una parte vittoriosa in senso proprio.
- Il rimedio previsto dall'art. 288 c.p.c. riguarda il controllo della correzione e non può essere utilizzato per incidere sul contenuto concettuale della decisione o per eludere il giudicato.
- È invece impugnabile con gli ordinari mezzi la sentenza corretta, ove si voglia contestare il contenuto sostanziale della decisione, e non il mero intervento di rettifica materiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38188/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38189/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38190/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38192/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38194/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38196/2021 del 03/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →