Cassazione Penale, Sentenza n. 34518/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna, articolando tre motivi: 1) con riferimento all'imputazione per simulazione di reato (capo b) deduceva violazioni di legge e carenza di motivazione; sosteneva che la denuncia falsa fosse priva del dolo perché formulata in un'alternativa tra autoaccusa e difesa e che i titolari della M.C. Service avrebbero visionato i filmati prima della denuncia; 2) con riferimento all'imputazione per furto aggravato (capo a) contestava la qualificazione giuridica del fatto e chiedeva la riqualificazione secondo l'art. 392 c.p. per un presunto esercizio di un diritto di credito verso la società proprietaria delle slot; 3) denunciava vizi di motivazione relativi alla sospensione condizionale della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute non adeguatamente valutate
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: sul capo relativo alla simulazione di reato la Corte ha ritenuto che la denuncia falsa fosse anteriore all'esibizione dei filmati e che sussistesse il dolo generico di affermare falsamente l'avvenuta consumazione del reato; non è stata ritenuta applicabile la scriminante derivante dal principio "nemo tenetur se detegere" per il fatto denunciato; sul capo del furto la Corte ha osservato che la proprietà del denaro era nella titolarità della M.C. Service e che l'imputato aveva ammesso di aver sottratto la somma per esigenze personali (pagare affitto), perciò non ricorreva il dolo specifico richiesto dall'art. 392 c.p.; il motivo relativo alla sospensione condizionale e alle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile o generico (le attenuanti erano già state applicate in primo grado). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
disciplinava la possibile discussione orale e la requisitoria scritta in fase di cassazione (richiamata nella fase procedurale)
richiamata solo in ordine alla procedura (assenza di richiesta di discussione orale; utilizzo della requisitoria scritta)
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti nella formulazione dei motivi di ricorso in cassazione
usato per delimitare l'ambito di ammissibilità dei motivi di cassazione e come riferimento procedurale per i profili di inammissibilità rilevati
art. 51 cod. pen. (principio "nemo tenetur se detegere")
richiamato nella forma del principio "nemo tenetur se detegere"
la Corte ha escluso l'applicabilità della scriminante: non è legittimo invocare il diritto a non autoincriminarsi per giustificare la falsità di un atto pubblico redatto al fine di sottrarre il responsabile alle conseguenze del delitto
richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione
la Corte ha escluso la configurabilità di tale fattispecie perché il dolo specifico di "esercizio di un preteso diritto" non risulta dimostrato: la condotta era finalizzata a procurarsi un profitto per bisogni personali, non a far valere un diritto creditorio
sospensione condizionale della pena (richiamata nella rubrica del motivo di ricorso)
la censura relativa alla sospensione condizionale è stata ritenuta generica e inammissibile, non essendo dimostrate le cause ostative alla concessione
Massime di principio
- La presentazione di una denuncia falsa, ancorché motivata come atto di difesa, può integrare il reato di simulazione se emerge la volontà (dolo generico) di rappresentare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato; il fatto che la denuncia preceda l'esibizione di prove filmate è rilevante per ricostruire il dolo
- Il principio "nemo tenetur se detegere" non legittima la falsificazione di atti pubblici o la simulazione di reato per sottrarsi a responsabilità penali: la finalità probatoria dell'atto pubblico prevale sull'interesse individuale a evitare l'emersione della responsabilità
- La riqualificazione della condotta in un delitto fondato sull'esercizio di un presunto diritto richiede di dimostrare il dolo specifico rivolto all'esercizio di quel diritto; difficilmente la percezione di debiti o difficoltà economiche giustifica la sottrazione di cose altrui
- In cassazione le censure devono confrontarsi in modo specifico e non generico con la motivazione della sentenza impugnata; motivazioni vaghe o prive di confronto con le deduzioni probatorie della sentenza di merito possono condannare il motivo a inammissibilità
- Le circostanze attenuanti e le richieste di benefici (es. sospensione condizionale) devono essere adeguatamente motivate e contestate con precisione in grado di dimostrare l'erroneità della valutazione discrezionale del giudice di merito
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