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Ordinanza

Ordinanza n. 2596/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto direttoriale del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondari di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); b) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); c) delle note direttoriali del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; d) qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 808 del 08.04.2025, recante comunicazione di una prova scritta suppletiva e dell''Avviso direttoriale prot. n. 87883 del 10.04.2025, recante calendario della prova scritta suppletiva; e) qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 55 del 13.01.2025, recante aggregazione territoriale delle procedure concorsuali; e quindi, per l''annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, di ogni provvedimento attuativo adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale de qua e, in particolare: e) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: USR Basilicata prot. n. 3940 del 28.04.2025 e prot. n. 4099 del 02.05.2025, USR Calabria prot. n. 13492 del 14.05.2025 e prot. n. 13498 del 14.05.2025 e prot. n. 13750 del 15.05.2025, USR Lazio prot. n. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 23271 del 09.05.2025, prot. n. 7566 del 09.05.2025 e prot. n. 23929 del 13.05.2025, USR Sicilia prot. n. 19240 del 18.04.2025 e prot. 19886 del 23.04.2025 e prot. n. 4017 del 30.04.2025, USR Umbria prot. n. 7219 del 09.05.2025 e prot. n. 8520 del 27.05.2025; f) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte nonché l''indicazione della soglia minima di punteggio per l''accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliati: USR Basilicata prot. n. 3745 del 18.04.2025, USR Calabria prot. n. 13123 del 09.05.2025 e prot. n. 14478 del 22.05.2025, USR Campania prot. n. 5838 del 12.05.2025, USR Friuli Venezia Giulia prot. n. 7444 del 07.05.2025, USR Lazio prot. 38542 del 07.05.2025 e prot. 40308 del 13.05.2025, USR Lombardia prot. n. 22770 del 07.05.2025, USR Marche prot. n. 710 del 17.04.2025, USR Sicilia prot. n. 18491 del 16.04.2025, USR Umbria prot. n. 6246 del 17.04.2025 e prot. 7072 del 07.05.2025; g) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; per l''accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo; per l''effetto per la condanna, anche ai sensi dell''art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l''ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\9\2025 : F) delle graduatorie definitive del concorso de quo, per le classi concorsuali e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali, come di seguito meglio dettagliate: decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 914 del 11.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso AB55, per la regione Sicilia; del decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 142 del 30.06.2025 - integrato da prot. n. 193 del 01.08.2025 - e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso AB56, per la regione Sicilia; decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1571 del 10.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso ADSS, per la regione Lazio; decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 19545 del 11.07.2025, e relativo elenco allegato, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo, per la classe di concorso A050, per la regione Calabria; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo; per l’effetto per la condanna, anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l’ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

Giustizia amministrativa202506682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e atti attuativi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte relativa al limite di ammissione alla prova orale pari a tre volte i posti disponibili e alle graduatorie definitive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando concorsuale, il decreto ministeriale disciplinante la procedura, le note ministeriali interpretative, gli atti degli Uffici Scolastici Regionali concernenti gli esiti delle prove scritte, le soglie di accesso e le convocazioni alla prova orale, nonché, con motivi aggiunti, alcune graduatorie definitive. Hanno contestato, in particolare, la previsione secondo cui alla prova orale può accedere un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, purché sia raggiunto il punteggio minimo di 70/100, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a proseguire nella procedura e l'ammissione alla prova orale. Dal testo dell'ordinanza non emerge la specifica articolazione dei vizi di legittimità dedotti né una decisione sul merito delle censure.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni né la domanda cautelare. Ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, come convertito dalla l. n. 108/2022, fissando il prosieguo in una data compatibile con i termini previsti dal PNRR. Considerato l'elevato numero dei soggetti interessati, ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. La fase cautelare è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento della conversione del rito per le controversie relative a procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda dei ricorrenti quale base della richiesta di condanna delle amministrazioni; l'ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura connessa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice può disporre la conversione del rito secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, coordinando la prosecuzione del giudizio con il rispetto dei termini PNRR.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

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