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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto da parte del Tribunale di Monza della richiesta di riesame del sequestro preventivo funzionale alla confisca sulle somme pari a Euro 22.867 e Euro 35.152,22 ritenute profitto del reato previsto dall'art. 334 c.p. dedotto a carico di Roberto Roncalli. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 335-bis c.p.p., sostenendo che il sequestro avrebbe costituito una confisca per equivalente vietata da tale norma e che si sarebbe determinata una duplicazione della misura reale rispetto a un altro procedimento in cui Roncalli aveva messo a disposizione un immobile per sostituire il valore di polizze vita precedentemente sequestrate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo del ricorso: pur richiamando il recente mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite sulla qualificazione delle somme di denaro ai fini della confisca, il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Monza abbia fornito motivazione adeguata e indizi sufficienti del nesso di derivazione del denaro dal reato. Il Tribunale ha distinto i sequestri nei due procedimenti (uno relativo alla confisca per equivalente di beni offerti in sostituzione, l'altro relativo al profitto ritenuto nella misura per la società TS Immobiliare) e ha valorizzato la riconducibilità della società a Roncalli (70% delle quote, gestione familiare) e l'assenza di allegazioni sulla lecita provenienza delle somme. Per tali ragioni la misura è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    Norma che definisce il reato oggetto delle indagini e rispetto al quale è stato quantificato il profitto del reato; il sequestro mirava a conservare il profitto di tale reato.

  • art. 335-bis cod. proc. pen.

    Articolo invocato dalla ricorrente per contestare la legittimità del sequestro; il Collegio ha ritenuto che non vi sia violazione della norma poiché il Tribunale ha individuato elementi indiziari idonei a dimostrare il nesso di derivazione tra le somme sequestrate e il reato, giustificando così la confisca diretta.

  • artt. 321 e 322-ter cod. proc. pen.

    Norme richiamate come fondamento procedurale del sequestro preventivo funzionale alla confisca; disciplinano il sequestro preventivo e le misure reali finalizzate alla confisca.

  • art. 12-bis d. lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nell'originario procedimento relativo al sequestro di polizze vita; utilizzato come base normativa per il sequestro preventivo funzionale alla confisca in ambito di reati economico-finanziari.

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021

    Giurisprudenza richiamata dal Tribunale che affermava la qualificazione della confisca delle somme depositate come confisca diretta sulla base della natura fungibile del denaro; la sentenza è parte del quadro giurisprudenziale successivamente ridimensionato dalle Sezioni Unite più recenti.

  • Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015

    Ulteriore precedente delle Sezioni Unite che contribuiva al consolidato principio sulla confisca delle somme di denaro richiamato dal Tribunale.

  • Sezioni Unite (proc. Massini) udienza 26/09/2024 (informazione provvisoria)

    Pronuncia recente delle Sezioni Unite, di cui non risultava ancora la motivazione completa, che ha ridimensionato il principio precedente: la confisca diretta delle somme di denaro è ammessa solo quando sia provato il nesso di derivazione causale tra reato e denaro; in mancanza di tale prova la confisca deve essere qualificata per equivalente.

Massime di principio

  • Dopo il recente intervento delle Sezioni Unite, la confisca diretta di somme di denaro richiede la prova del nesso di derivazione causale tra il reato e la somma; in assenza di tale prova la confisca può essere ordinata per equivalente.
  • Quando la misura colpisce somme riconducibili a un ente (società), la riconducibilità dell'ente al soggetto ritenuto autore del reato (es. partecipazione societaria, gestione familiare) costituisce un elemento indiziario rilevante per qualificare le somme come profitto del reato e per escludere la qualifica di terzo estraneo.
  • La presenza, in procedimenti distinti, di misure reali non implica automaticamente una duplicazione illegittima della misura: è necessario valutare se le misure sono riferibili a profitti diversi o a fattispecie distinte.
  • In sede difensiva è determinante allegare e documentare la lecita provenienza delle somme sequestrate: l'assenza di tale allegazione agevola la qualificazione delle somme come profitto del reato.
  • L'offerta di beni o la messa a disposizione di patrimoni in un procedimento non esclude automaticamente interventi sequestrali in altri procedimenti collegati, soprattutto se i reati e i profitti contestati sono distinti.

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