Cassazione Penale, Ordinanza n. 41264/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di un ciclomotore provento di furto. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e sulla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto; 2) ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 712 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che l'imputato era stato trovato a bordo del ciclomotore rubato e non aveva fornito alcuna attendibile giustificazione del possesso, ritenendo quindi provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché la disponibilità del bene proveniente da delitto, unita alla mancata giustificazione attendibile del possesso, integra il dolo della ricettazione ed esclude l'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sull'attenuante del danno di speciale tenuità, poiché il ciclomotore non era di valore irrisorio. È stato infine ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, essendo legittimo il diniego in assenza di elementi positivi e in presenza di due precedenti penali specifici. All'inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disponibilità di un bene proveniente da delitto, non giustificata in modo attendibile, consente di desumere la consapevolezza della provenienza illecita e quindi il dolo della ricettazione, anche nella forma eventuale.
La contravvenzione di incauto acquisto resta esclusa quando dagli elementi fattuali emerga la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno, valutato sul valore economico della cosa, sia di entità minima o quasi trascurabile.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere negate in assenza di elementi positivi, specie ove vi siano precedenti penali specifici.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, la prova della disponibilità del bene provento di delitto, accompagnata dall'assenza di una spiegazione attendibile del possesso, è sufficiente a fondare l'inferenza sulla consapevolezza dell'origine illecita della cosa, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova.
- Ai fini della ricettazione, il giudice può valorizzare le modalità concrete del possesso della res e la mancata allegazione di elementi giustificativi come indici del dolo, anche nella forma eventuale.
- L'ipotesi di incauto acquisto è incompatibile con l'accertata consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; essa opera solo quando manchi tale consapevolezza e residui una colpa nella mancata verifica della provenienza.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economico di rilevanza minima o quasi trascurabile, da valutare in concreto in rapporto al valore del bene oggetto del reato.
- Le attenuanti generiche sono rimesse a un giudizio discrezionale di merito e possono essere negate quando non emergano elementi positivi a favore dell'imputato, soprattutto in presenza di precedenti specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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