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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20090/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 599‑bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte d'appello avesse arbitrariamente modificato i termini dell'accordo (concordato) raggiunto tra la difesa e la Procura generale: la proposta di concordato, inoltrata il 25/05/2023, comprendeva sia la rideterminazione della pena sia la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.; il ricorrente deduceva che la Corte d'appello doveva pronunciarsi sull'intero accordo, accettandolo o rigettandolo in toto, e non poteva applicare la pena concordata escludendo il beneficio richiesto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il concordato formalizzato in udienza e nel verbale del 25/05/2023 riguardasse la determinazione della pena e la rinuncia ad ogni altra impugnazione, mentre la richiesta della sospensione condizionale apparsa successivamente risultava essere un'istanza unilaterale del difensore non condivisa dal P.G. Non essendo dimostrata l'adesione del P.G. alla richiesta di sospensione, la Corte d'appello non ha illegittimamente frazionato l'accordo applicando la pena nella misura concordata e negando la sospensione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Il procedimento di concordato in appello è un negozio giuridico complesso: le parti possono rinunciare a motivi di impugnazione e, se l'accordo comporta nuova determinazione della pena, indicano anche la pena concordata. La rinuncia è, di regola, irretrattabile; il giudice non può frazionare l'accordo se il beneficio richiesto costituisce componente integrante del negozio, salvo che non risulti chiara adesione congiunta delle parti

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena è un beneficio che, se non è stato pattuito come parte integrante del concordato, rimane oggetto di autonoma valutazione del giudice; solo se la concessione del beneficio è stato elemento costitutivo dell'accordo, il giudice deve recepire o rigettare l'intero concordato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Prevede la trasmissione alle Sezioni Unite o alla Corte competente delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle ipotesi previste; qui è richiamata per giustificare la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

Massime di principio

  • Perché una richiesta di beneficio (es. sospensione condizionale) formi parte del concordato in appello è necessario che l'adesione sia chiara, congiunta e risultante dagli atti: una proposta unilaterale successiva non vincola il Pubblico Ministero né il giudice
  • Il concordato ai sensi dell'art. 599‑bis cpp è un negozio irretrattabile circa i punti su cui si rinuncia: una volta verbalizzato l'accordo e la rinuncia ad altre impugnazioni, tali punti sono considerati definiti
  • Se le parti hanno pattuito il beneficio come elemento costitutivo dell'accordo, il giudice d'appello deve accettare o respingere l'intero concordato; se il beneficio non è parte dell'accordo, il giudice può valutare autonomamente la sua concessione
  • È buona prassi documentare espressamente e per iscritto, prima della chiusura dell'udienza decisoria, l'adesione congiunta del P.M. a qualsiasi elemento che si intende includere nel concordato (compresi benefici e condizioni), per evitare contestazioni successive
  • In presenza di dubbi sulla composizione del concordato, la parte che ritenga essenziale un beneficio deve ottenere la formale e antecedente adesione del Pubblico Ministero o rinunziare alla rinuncia operata, prima che essa si cristallizzi nel verbale
  • Ricorsi in Cassazione ritenuti infondati possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso, valutare la solidità della prova sull'esistenza di un accordo completo

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