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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28365/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, nell’ambito di una procedura fallimentare, di un lotto dell’attivo costituito da un fondo agricolo con beni strumentali. Prima della gara, la futura aggiudicataria e la società che già occupava il terreno in forza di un contratto di affitto agrario stipulano un accordo condizionato all’aggiudicazione, in base al quale l’affittuaria si impegnava a rilasciare il fondo se l’aggiudicazione fosse avvenuta in favore della stessa partecipante. Il giudice delegato aveva ritenuto che tale intesa avesse alterato la gara e aveva disposto l’annullamento della vendita. Il tribunale, investito del reclamo, ha corretto il primo giudizio qualificando l’intervento del giudice delegato non come annullamento ma come sospensione ex art. 108 l. fall., ravvisando comunque una violazione della parità di condizioni tra offerenti. La società aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 108 l. fall. per avere il tribunale riconosciuto la legittimazione di un terzo, privo di un concreto interesse alla procedura, a chiedere la sospensione; 2) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata preventiva acquisizione del parere del comitato dei creditori; 3) violazione di varie norme codicistiche e dell’art. 108 l. fall., sostenendo che il contratto intercorso con l’affittuaria fosse lecito, efficace solo tra le parti e privo di incidenza sul regolare svolgimento della gara, mentre la sospensione sarebbe consentita solo in caso di prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali, confermando la legittimità della sospensione delle operazioni di vendita disposta dal giudice delegato ai sensi dell’art. 108, comma 1, l. fall., perché l’accordo pre-gara attribuiva a uno dei partecipanti una posizione di vantaggio incompatibile con la necessaria parità tra offerenti e con la trasparenza della procedura competitiva. Ha inoltre precisato che la norma consente la sospensione per gravi e giustificati motivi anche diversi dalla sola inadeguatezza del prezzo, e che l’omesso parere del comitato dei creditori non determina invalidità del provvedimento, trattandosi di parere meramente consultivo. Il controricorso del fallimento è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

Norme richiamate

  • art. 108 l. fall.

    Attribuisce al giudice delegato un potere autonomo di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi; tale potere non è limitato ai casi di prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e può essere esercitato per qualsiasi vizio di legittimità della procedura che incida sulla trasparenza e legalità della gara. Richiede il previo parere del comitato dei creditori, ma il parere ha natura consultiva e la sua omissione non travolge il provvedimento.

  • art. 107 l. fall.

    Esprime il principio della necessaria competizione nella liquidazione dell’attivo concorsuale, fondata sulla massima partecipazione, sulla pubblicità e sulla parità di condizioni tra i potenziali offerenti.

  • art. 26 l. fall.

    Prevede la notificazione del reclamo al curatore, che è dunque controparte necessaria nel procedimento di reclamo e, per estensione, anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere depositato nel termine previsto dalla norma; il deposito tardivo comporta inammissibilità dell’atto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata nel rito camerale non può essere esaminata se il controricorso è inammissibile per tardività.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la Corte esclude la decisività della censura proposta.

  • art. 156 c.p.c.

    L’assenza del parere del comitato dei creditori non è assistita da sanzione di nullità, sicché non determina invalidità del provvedimento.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ne fonda una ratio autonoma decisiva.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per sostenere l’efficacia inter partes dell’accordo, ma la Corte afferma che il negozio è nullo per illiceità della causa in quanto contrastante con norme imperative di ordine pubblico economico.

  • art. 1322 c.c.

    La libertà contrattuale non consente di stipulare accordi contrari alle regole imperative che presidiano la competizione nelle vendite concorsuali.

  • art. 1343 c.c.

    Il contratto è nullo quando la causa concreta è illecita, cioè diretta a eludere o vanificare norme imperative della procedura competitiva.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato a sostegno dell’illiceità del negozio strumentale a eludere la disciplina imperativa della gara.

  • art. 1345 c.c.

    La causa illecita può emergere dallo scopo pratico del negozio di attribuire un vantaggio competitivo a un solo partecipante.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto e la funzione del contratto devono essere conformi a norme imperative; in caso contrario il negozio è nullo.

  • art. 1354 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al meccanismo condizionale dell’accordo, considerato però dalla Corte inidoneo a sanarne l’illiceità.

Massime di principio

  • Nelle procedure competitive di liquidazione concorsuale, le regole di trasparenza, pubblicità, pari trattamento e immutabilità delle condizioni di gara costituiscono norme di ordine pubblico economico.
  • Un accordo concluso prima della gara che attribuisca a uno dei partecipanti un vantaggio negoziale individuale rispetto agli altri offerenti è nullo per illiceità della causa, perché altera la competizione e contrasta con la parità di condizioni imposta dalla disciplina concorsuale.
  • Ai fini dell’art. 108 l. fall., la sospensione delle operazioni di vendita può essere disposta non solo per prezzo incongruo, ma anche per qualunque grave e giustificato motivo che incida sulla legittimità e sulla regolarità della gara.
  • La legittimazione a chiedere la sospensione delle operazioni di vendita spetta anche a chiunque abbia interesse a far valere una nullità negoziale incidente sulla procedura competitiva, senza necessità di una partecipazione effettiva alla gara.
  • Il parere del comitato dei creditori richiesto dall’art. 108 l. fall. ha natura meramente consultiva; la sua mancata acquisizione non determina di per sé nullità del provvedimento di sospensione.
  • Nel giudizio di reclamo ex art. 26 l. fall. il curatore è parte necessaria e il suo controricorso in cassazione deve comunque rispettare il termine dell’art. 370 c.p.c., pena l’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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