Cassazione Penale, Sentenza n. 30585/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, deducendo: 1) vizio di motivazione per mera ripetizione dell'informativa e mancata autonoma valutazione del GUP (art. 125 c.p.p.); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza il 23 e il 28/10/2013 perché rese dopo l'emersione di indizi; 3) contraddittorietà nella valutazione delle sue dichiarazioni (art. 125 c.p.p.); 4) errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 e illogica attribuzione del dolo specifico in base alla sola distruzione/omissione delle scritture; 5) violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio per mancanza di documentazione bancaria probatoria (art. 533 c.p.p.); 6) mancanza di prova della effettiva tenuta e distruzione delle scritture contabili obbligatorie; 7) erronea conferma della recidiva specifica nonostante il precedente fosse per diversa fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici e/o infondati numerosi motivi: il potere del giudice d'appello di integrare o redigere la motivazione sopperisce al vizio denunciato; i motivi relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni e alla mancanza delle scritture sono aspecifici perché non illustrano l'incidenza dell'eventuale espunzione sulla 'prova di resistenza'; la documentazione bancaria e la denuncia di furto della documentazione forniscono fatti probatori alternativi sull'esistenza delle scritture; il dolo specifico richiesto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 può desumersi anche dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la censura sulla recidiva era inammissibile perché non dedotta in appello. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende pari a € 3.000,00.
Norme richiamate
Il dolo specifico dell'evasione può essere desunto dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e non richiede necessariamente una dichiarazione fraudolenta; pertanto l'omissione delle scritture e delle dichiarazioni può integrare il reato.
Invocato per criticare la motivazione, il principio è interpretato nel senso che la mera ripetizione dell'informativa può essere censurata, ma il giudice d'appello ha il potere di integrare o redigere la motivazione mancante.
Riferito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli operanti: la Corte rileva che l'eventuale inutilizzabilità deve essere valutata anche nella sua incidenza complessiva sulle residue prove, pena l'inammissibilità del motivo se non specificata tale incidenza.
Richiesto per il principio di 'oltre ogni ragionevole dubbio': la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato come la mancata acquisizione di specifici documenti bancari avrebbe inciso sulla prova complessiva, soprattutto in un rito a prova contratta.
Richiamato indirettamente nella discussione sulla nullità: la giurisprudenza di legittimità ammette che la mancanza della motivazione non comporti sempre la nullità automatica, poiché il giudice d'appello può integrare la motivazione salvo i casi tassativi di nullità previsti dall'art. 604.
Applicato in relazione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: a carico del ricorrente sono poste le spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende.
art. 99, comma secondo, n. 1) cod. pen. e art. 101 cod. pen.
Citate nella critica relativa alla recidiva: la Corte rileva che la recidiva specifica non può essere confermata senza adeguata valutazione e che la questione non era stata dedotta in appello, rendendo la censura inammissibile.
art. 111, comma 2, Cost. e art. 24 Cost.
Richiamati nel contesto della legittimità del rimedio che permette al giudice d'appello di integrare la motivazione, con la Corte che esclude contrasto costituzionale in merito alla disciplina del doppio grado di giurisdizione e della motivazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha il potere, nell'esercizio della piena cognizione, di integrare o redigere la motivazione mancante della sentenza di primo grado; pertanto la semplice censura generica di 'mancanza di motivazione' può essere inammissibile se non contestata nei termini previsti dall'art. 604 c.p.p.
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di prove (es. dichiarazioni agli operanti), il ricorrente deve specificare come l'espunzione di tali elementi inciderebbe sulla cosiddetta 'prova di resistenza': senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico e inammissibile.
- Nel processo penale, l'omessa produzione delle scritture contabili e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali possono costituire indizi idonei a desumere il dolo specifico di evasione ex art. 10 d.lgs. 74/2000; quindi l'assenza di documenti non esclude automaticamente la responsabilità se vi sono elementi indiziari alternativi (es. movimenti bancari, denunce).
- Nel rito abbreviato o in riti a prova contratta il valore probatorio degli atti prodotti e la specificità delle censure devono essere adeguatamente illustrate: contestazioni generiche sulla carenza di prove sono spesso inefficaci.
- Le censure relative alla recidiva devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: questioni non sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- La mancata acquisizione di documenti rilevanti richiede la dimostrazione del nesso causale tra tale carenza e l'impossibilità di raggiungere la prova richiesta; non è sufficiente affermare genericamente l'assenza di documentazione.
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