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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48529/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. I fatti: sottrazione di energia elettrica (Kwh 20341) mediante allaccio abusivo e manomissione del contatore; dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma della procedibilità per i furti aggravati) il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità perché la persona offesa non aveva sporto querela entro i termini. Nel corso del dibattimento il pubblico ministero aveva contestato l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (cosa destinata a pubblico servizio), sostenendo che ciò rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ha ritenuto tardiva tale contestazione e ha dichiarato l'improcedibilità. Il Procuratore ha censurato la motivazione ritenendola erronea sotto il profilo giuridico e processuale, sostenendo che l'aggravante è insita nella sottrazione di energia elettrica e che il potere di contestazione del P.M. dura fino alla chiusura del dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, in tema di furto, la sottrazione di energia elettrica configura di per sé la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (cosa destinata a pubblico servizio), indipendentemente da ulteriori valutazioni sull'effettivo nocumento o sulla natura pubblica/privata dell'erogatore. La Corte ha quindi ritenuto legittima la contestazione in fatto dell'aggravante e ha escluso la declaratoria di improcedibilità operata dal Tribunale per difetto di querela. Ne consegue che il reato è procedibile d'ufficio e la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità; la causa è stata rimessa al giudice di merito per la prosecuzione del procedimento secondo quanto disposto.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto in relazione alla quale è stato proceduto; la decisione si incentra sulla qualificazione aggravata della fattispecie quando l'oggetto sottratto è energia elettrica

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    La Corte interpreta questa aggravante in senso oggettivo ritenendo che la sottrazione di energia elettrica integri di per sé la fattispecie della cosa destinata a pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d'ufficio

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, lett. i)

    Riforma sulla procedibilità dei furti aggravati (introduzione della procedibilità a querela per molte ipotesi): la Corte stabilisce che tale modifica non impedisce la prosecuzione del procedimento quando l'aggravante prevista dall'art. 625, n.7 ricorra ab origine

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la contestazione del pubblico ministero: la Corte ribadisce che la contestazione in fatto dell'aggravante è ammissibile quando gli elementi materiali indicati nell'imputazione consentono alla difesa di esercitare adeguatamente il contraddittorio

  • art. 85 d.lgs. n. 150 (norma transitoria richiamata nel testo)

    Richiamata in relazione al decorso del termine transitorio per la presentazione della querela; la Corte osserva che non può prevalere la declaratoria di improcedibilità quando l'aggravante era già insita nel fatto

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. a

    Principio del diritto dell'imputato ad essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa: la Corte richiamando la giurisprudenza S.U. valuta la sufficienza della contestazione in fatto rispetto a tale garanzia

Massime di principio

  • La sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo integra, di regola, l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.7 c.p.: essa è considerata oggettivamente cosa destinata a pubblico servizio e rende il reato procedibile d'ufficio
  • La contestazione in fatto di una circostanza aggravante è ammissibile quando l'imputazione descrive gli elementi materiali che costituiscono l'aggravante in modo tale da consentire alla difesa di esercitare pienamente il contraddittorio
  • La modifica legislativa della procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) non determina automaticamente l'improcedibilità del procedimento se risulta che l'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio era già insita nella fattispecie
  • Il pubblico ministero conserva il potere di precisare o integrare il capo di imputazione fino alla chiusura del dibattimento, nei limiti del rispetto delle garanzie difensive; la tardività della contestazione va valutata alla luce della natura materiale o valutativa dell'aggravante
  • Il giudice non può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità senza rispettare le garanzie del contraddittorio (consentire alle parti di svolgere conclusioni e difese); decisioni immediate prive di adeguata istruttoria possono essere censurate
  • Quando l'aggravante richiede valutazioni sul carattere della cosa, il pubblico ministero deve comunque formulare l'imputazione in modo da rendere chiari gli elementi oggettivi e le valutazioni decisive, ma se la natura pubblica del bene è connaturata (come per l'energia elettrica) la contestazione richiede minori precisazioni

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