Cassazione Penale, Ordinanza n. 35923/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con decisione de plano. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 dicembre 2025 del GIP del Tribunale di Ravenna, che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i delitti di resistenza e lesioni. Il ricorso deduceva la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 89 c.p., che non risultava inclusa nell’accordo. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la doglianza sulla mancata applicazione di un’attenuante estranea all’accordo.
Norme richiamate
Zohair Tabit impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di resistenza e lesioni.
La disposizione individua il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti cui si riferisce la sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dalla norma; non è consentito dedurre la mancata applicazione di un’attenuante non prevista dall’accordo.
E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la mancata applicazione di un'attenuante non prevista dall'accordo (art. 89 cod. pen.) come risulta dalla prima pagina della sentenza.
La mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 89 c.p., quando essa non sia stata inclusa nell’accordo di patteggiamento, non costituisce motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione dell’imputato o del pubblico ministero è consentito soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che deduca la mancata applicazione di un’attenuante non contemplata nell’accordo.
- All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso deciso, la somma è stata determinata in 3.000 euro.
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