Cassazione Penale, Sentenza n. 887/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale contestando il rigetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (riparazione del danno). Il motivo si fondava sulla produzione di un vaglia postale, che a giudizio del ricorrente provava il risarcimento alla farmacia offesa per il fatto del 18.7.2018; la Corte di appello aveva invece ritenuto che il vaglia prodotto in sede di udienza 26.9.2019 riguardasse altro fatto (rapina del 19.8.2018) e che il vaglia utile al processo (datato 9.12.2019) fosse intervenuto dopo l'ammissione al rito abbreviato (26.9.2019), per cui non poteva valere ai fini dell'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censura manifestamente infondata. Ha confermato che il vaglia utile al risarcimento relativo al fatto in esame è datato 9.12.2019, quindi successivo all'ammissione del ricorrente al rito abbreviato (26.9.2019), e pertanto non idoneo a far riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. in sede di rito abbreviato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 6, codice penale
L'attenuante per la riparazione del danno richiede che la restituzione o il risarcimento sia intervenuto antecedentemente al provvedimento che porta a conseguenze processuali rilevanti: nel rito abbreviato occorre che la riparazione sia effettuata prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito; pagamenti successivi non possono essere considerati ai fini del riconoscimento dell'attenuante in tale rito.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso o esiti analoghi, la condanna alle spese e la possibilità di disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; nel caso la Procura ha trasmesso la sua conclusione per il rigetto ai sensi di tale disposizione, senza che ciò incidesse sul merito della questione sostanziale relativa all'attenuante.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la riparazione del danno ai fini dell'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. deve essere completata prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito; pagamenti intervenuti successivamente non valorizzano l'attenuante.
- La prova del risarcimento deve essere prodotta tempestivamente e riferibile in modo chiaro al fatto per il quale si chiede l'attenuante; vaglia o documenti riferibili ad altro episodio non sono utili.
- Se la documentazione del risarcimento è acquisita dopo l'ammissione al rito abbreviato, potrà eventualmente essere valutata solo nell'ambito della determinazione della pena ma non per il riconoscimento formale dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p. nel rito abbreviato.
- Chi impugna per questa ragione ha l'onere di mostrare che il pagamento sia anteriore e riferibile al fatto contestato; censure basate su confusione documentale o su vaglia relativi ad altri procedimenti sono destinate a essere rigettate.
- Ricorsi fondati su questioni manifestamente infondate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende.
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