Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1995/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n. 0080453 del 9 giugno 2026 dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202604071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta recante il diniego nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro di uno straniero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La contestazione riguarda la valutazione dell’attività della società cooperativa datrice di lavoro: dalla documentazione risultava che l’oggetto sociale comprendeva, quale attività secondaria decorrente dal 10 febbraio 2024, la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, in data anteriore sia alla domanda sia al rilascio del nulla osta. Il ricorrente ha inoltre sostenuto, mediante memorie difensive, la compatibilità del codice ATECO e l’effettiva esistenza dell’attività edilizia. L’amministrazione avrebbe invece ritenuto rilevante esclusivamente l’attività prevalente, escludendo quella secondaria, senza chiarire nell’atto il fondamento normativo o argomentativo di tale criterio.

La decisione

Il TAR, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha valorizzato la documentazione attestante che l’attività edilizia della società datrice era stata introdotta anteriormente alla domanda e al rilascio del nulla osta; ha rilevato che il decreto impugnato non chiariva il fondamento della tesi secondo cui, nella procedura di ingresso per lavoro, dovrebbe considerarsi soltanto l’attività prevalente, con esclusione delle attività secondarie; ha ritenuto non manifestamente infondate le censure di difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, anche perché le memorie difensive si erano specificamente concentrate sulla compatibilità del codice ATECO e sull’esistenza dell’attività edilizia. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del contraddittorio procedimentale è stata ritenuta non manifestamente infondata, poiché le memorie difensive presentate dal ricorrente vertevano proprio sulla compatibilità del codice ATECO e sull’esistenza dell’attività edilizia, profili che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della tutela cautelare collegiale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione che dimostri l’esistenza, anteriormente alla domanda e al rilascio del nulla osta, di un’attività rientrante nell’oggetto sociale del datore di lavoro può fondare un apprezzabile fumus boni iuris nella procedura di ingresso per lavoro di stranieri.
  • L’amministrazione non può fondare il diniego, nella procedura di ingresso per lavoro, sull’assunto che rilevi esclusivamente l’attività prevalente del datore, con esclusione delle attività secondarie, senza esplicitare il fondamento normativo e motivazionale di tale criterio.
  • Quando il privato presenta memorie difensive su profili decisivi, quali la compatibilità del codice ATECO e l’effettiva esistenza dell’attività lavorativa, l’amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria e fornire una motivazione coerente con tali deduzioni; l’omessa considerazione può integrare difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.