Cassazione Penale, Ordinanza n. 36869/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, era fondato su un unico motivo: si deduceva vizio di motivazione, in tutte le sue forme, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura era formulata in modo ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi posti a base del rilievo critico e non consentiva alla Corte di legittimità di individuare con precisione i punti della motivazione contestati. Inoltre il ricorrente, sostanzialmente, sollecitava una nuova valutazione della congruità della pena e della scelta di non riconoscere le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta e immune da evidenti illogicità; inoltre il motivo non era consentito in sede di legittimità perché tendeva a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La sentenza di merito aveva adeguatamente giustificato l'esclusione delle attenuanti sulla base delle precedenti condanne per reati della stessa indole, della personalità dell'imputato e del mancato risarcimento dei danni. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; deve consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure mosse e di esercitare il sindacato di legittimità.
Richiamato insieme all'art. 133 cod. pen. come parametro del potere discrezionale del giudice nella graduazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato insieme all'art. 132 cod. pen. come criterio per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si limiti a contestare genericamente la mancata concessione delle attenuanti generiche senza indicare gli elementi specifici trascurati dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
- La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Come è indicizzato
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