Cassazione Penale, Ordinanza n. 35153/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, accusato del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha impugnato la sentenza del 12 marzo 2026 con cui il GIP del Tribunale di Ravenna aveva applicato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avesse motivato sulla mancanza di cause di proscioglimento rilevabili ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra le tassative ipotesi di violazione di legge per le quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Nicoara Ovidiu, imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha proposto ricorso per cassazione
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato aveva concordato l’applicazione della pena; la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.
avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Ravenna in data 12 marzo 2026, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.»
La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, in quanto estranea ai motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.»
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente previsti dalla disposizione; non vi rientra la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è circoscritto alle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammissibile la censura con cui si deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa d’inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.
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