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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20076/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (30/10/2024) che imponeva l'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro sportivo per anni cinque, sulla base del rinvenimento a bordo di due pullman destinati al trasporto di tifosi di 21 aste, armi da punta e da taglio, materiale pirotecnico e altri oggetti atti ad offendere. Il ricorrente ha dedotto: (i) assenza di attribuibilità individuale della disponibilità degli oggetti, il GIP avrebbe generalizzato la responsabilità su tutti i passeggeri senza valutazione individuale; (ii) errata valutazione della pericolosità e applicazione della recidiva amministrativa fondandosi su un precedente DASPO del 24/04/2014 che tuttavia aveva avuto per gli stessi fatti richiesta di archiviazione accolta dal GIP di Milano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GIP avesse adeguatamente motivato la convalida: i mezzi atti ad offendere erano visibili e distribuiti tra i sedili, parte custoditi in un borsone posto in posizione strategica (vicino al posto di chi svolgeva ruolo di comando), i pullman erano appositamente noleggiati per i tifosi della stessa squadra e ciò consentiva di inferire la consapevole disponibilità collettiva e la partecipazione alla condotta di gruppo, giustificando la misura e la sua durata. Quanto al precedente DASPO e alla richiesta di archiviazione, la Corte ha ricordato che l'archiviazione penale non determina automaticamente la decadenza del provvedimento amministrativo preventivo; il DASPO è misura amministrativa autonoma che va valutata in concreto rispetto alla pericolosità sociale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)

    art. 6, comma 1 lett. b) e comma 5

    Consente al Questore di disporre provvedimenti di divieto (DASPO) anche per partecipazione a condotte di gruppo; il comma 5 prevede la disciplina del DASPO di gruppo con durata non inferiore a tre anni. La Corte conferma che la partecipazione di gruppo richiede prova della partecipazione individuale all'azione collettiva, ma tale partecipazione può essere desunta da elementi di fatto che dimostrino la disponibilità e la consapevolezza degli oggetti atti a offendere.

  • Costituzione della Repubblica italiana

    Richiama il principio di personalità della responsabilità penale, inteso come limite al fondamento del provvedimento punitivo/reattivo; la Corte sottolinea che il DASPO non può fondarsi su responsabilità puramente collettiva e deve ricondurre la misura a forme di partecipazione individuale all'azione di gruppo.

  • Codice penale

    Richiamato nel contesto dell'archiviazione penale: l'archiviazione per mancata integrazione dell'elemento oggettivo del reato (minaccia) non implica automaticamente l'insussistenza della pericolosità sociale rilevante per il DASPO amministrativo.

  • Codice penale

    Citato a proposito dell'eventuale istigazione: la Corte osserva che l'assenza di responsabilità penale non esclude che la condotta manifesti elementi di pericolosità per l'ordine pubblico ai fini del provvedimento amministrativo.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per liquidare l'onere a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La presenza di armi o oggetti atti ad offendere a bordo di un veicolo collettivo può configurare "disponibilità" collettiva se tali oggetti sono visibili, accessibili e distribuiti in modo che i partecipanti ne abbiano consapevolezza; non è necessario dimostrare la materiale detenzione individuale.
  • Il DASPO di gruppo richiede comunque un nesso tra il singolo e la condotta del gruppo: la partecipazione individuale può essere desunta da circostanze concrete (mezzi appositamente noleggiati per la trasferta, posizione strategica di un borsone, ruolo di comando del singolo, quantità/ubicazione degli oggetti rispetto al numero dei partecipanti).
  • L'archiviazione penale per i fatti che hanno dato luogo a un precedente DASPO non determina automaticamente la caducazione del provvedimento amministrativo: il requisito della pericolosità sociale va valutato specificamente e può persistere anche in assenza di condanna penale.
  • Per contestare efficacemente un DASPO di gruppo è necessario apportare elementi concreti che escludano la disponibilità degli oggetti o la partecipazione individuale (es. prove che gli oggetti non erano accessibili o non erano riconducibili al gruppo, documentazione sull'assenza di ruolo di comando, elementi di fatto che contrastino la ricostruzione del Questore).
  • Le misure amministrative preventive seguono standard di valutazione diversi e autonomi rispetto al giudizio penale: chi impugna deve dunque focalizzarsi sulla prova dei requisiti di pericolosità sociale e sull'assenza di elementi finestra che giustifichino la misura.

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