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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35811/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romagnosi ha chiesto la scarcerazione sostenendo che, per effetto del riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra due condanne e della rideterminazione della pena complessiva (provv. 14/09/2022), aveva interamente espirato la pena: aveva scontato una pena più gravosa relativa alla prima condanna (sentenza "Conchiglia" 10/12/2003, detenzione tra apr.2001 e nov.2004) e la Corte d'appello aveva poi riconosciuto la continuazione con la successiva condanna (procedimento "Atlantide", sentenza 03/05/2021) per fatto la cui consumazione si è protratta ben oltre la fine dell'espiazione della pena anteriore. Romagnosi deduceva che la partecipazione associativa fosse sostanzialmente unica e continuativa e che pertanto il periodo detentivo già scontato dovesse essere integralmente imputato alla pena complessiva rideterminata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte di Assise d'Appello, del principio secondo cui, ai fini del computo della pena e della utilizzazione di eventuale "credito" di pena (art. 657, comma 4, c.p.p.), si possono portare in detrazione solo la custodia cautelare o le pene espiate cronologicamente successive alla commissione del reato per il quale va determinata la pena. Poiché il reato ritenuto principale si è protratto in epoca successiva alla conclusione dell'espiazione intervenuta il 15/11/2004, il periodo detentivo già scontato non poteva essere imputato a tale reato. La Cassazione ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di scarcerazione e ha condannato Romagnosi al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, codice di procedura penale

    art. 657, comma 4, c.p.p.

    Il computo della custodia cautelare subita o della pena espiata ai fini della determinazione della pena esecutiva per reati diversi è possibile soltanto se la custodia o l'espiazione sono cronologicamente successive alla commissione del reato in relazione al quale si deve determinare la pena; in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non si imputa automaticamente alla pena complessiva la differenza risultante dal cumulo materiale, dovendosi considerare i periodi rispetto al singolo reato e al dies ad quem della consumazione

  • art. 671 codice di procedura penale

    Norma che disciplina la rideterminazione della pena in sede esecutiva quando viene riconosciuta la continuazione; crea una nuova misura della pena complessiva che va confrontata con le pene già espiate per valutare eventuali crediti di pena, tenendo però conto della cronologia delle commissioni

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte che perde il ricorso per cassazione; applicata alla fattispecie per le spese a carico del ricorrente

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Regola la necessità di enunciare il motivo di ricorso nei limiti necessari per la motivazione; citata nella decisione con riferimento alla forma del motivo in Cassazione

Massime di principio

  • La valutazione del "credito di pena" derivante da pene già scontate si effettua rapportando i periodi di detenzione alla cronologia delle condotte: possono essere portate in detrazione solo le pene o le misure cautelari subite dopo la commissione del reato cui si intende imputarle
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la conseguente rideterminazione della pena non comportano automaticamente che la differenza tra cumulo materiale e pena unificata sia imputata alla detenzione già scontata: va rispettato il principio cronologico previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p.
  • Nel caso di reato permanente, se la permanenza si protrae oltre il periodo di detenzione "sine titulo", non è possibile imputare a quel reato la pena già scontata antecedentemente alla fine della permanenza; la struttura unitaria del reato permanente impedisce una scomposizione artificiosa ai fini del computo
  • La mera ricostruzione di un "medesimo disegno criminoso" non prevale sulla necessità di considerare le date di consumazione effettiva dei singoli fatti ai fini dell'esecuzione della pena: la cronologia decide sull'utilizzabilità del periodo detentivo già scontato
  • Per chi impugna decisioni esecutive con istanze di scarcerazione basate su riconoscimenti di continuazione, è essenziale produrre e dimostrare che le condotte cui si vuol imputare il periodo detentivo siano cronologicamente anteriori alla detenzione stessa; senza ciò l'istanza è destinata a essere respinta

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