Cassazione Civile, Ordinanza n. 15455/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di integrazione al minimo di una pensione di reversibilità. La Corte d'appello aveva negato il beneficio ritenendo, da un lato, che il de cuius avesse maturato in Italia solo 199 giornate di contribuzione, quindi meno dei 10 anni richiesti dall'art. 8, comma 2, l. n. 153/1969 per l'integrazione al minimo; dall'altro, che applicando l'art. 8, comma 3 (rectius, comma 4), l. n. 153/1969, il cumulo tra pensione estera e quota italiana superasse comunque il trattamento minimo. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 153/1969 e dell'art. 3 d.m. n. 577/1992, sostenendo che il requisito dei 10 anni di contribuzione in Italia non fosse richiesto per chi, come il defunto marito, era residente in Italia al momento del pensionamento; (2) falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 153/1969, contestando l'accertamento di soli 199 giornate di contribuzione in Italia e deducendo che vi erano invece 501 settimane maturate prima della l. n. 407/1990, quando il requisito decennale non era ancora previsto; inoltre richiamava un precedente giudicato del Tribunale di Lucera che avrebbe già riconosciuto al de cuius una pensione integrata al minimo; (3) falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, l. n. 153/1969, per avere la Corte escluso l'integrazione al minimo per superamento del limite economico derivante dal cumulo tra pensione estera e pensione italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi: la prima, autonoma e sufficiente, fondata sulla mancanza del requisito contributivo minimo in Italia; la seconda, svolta in via ulteriore, sul superamento del trattamento minimo per effetto del cumulo tra prestazione estera e quota italiana. Poiché i primi due motivi di ricorso investivano la prima ratio ma erano inammissibili, il terzo motivo, diretto contro la seconda ratio, è risultato a sua volta inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione sarebbe comunque rimasta ferma sulla base della prima motivazione. In particolare, i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, in realtà tendevano a introdurre questioni di fatto non esaminate dalla corte territoriale e comunque non dedotte in modo autosufficiente, in violazione dei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e del requisito di autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
comma 2; comma 3; rectius, comma 4
L'integrazione al minimo presuppone, secondo la Corte d'appello richiamata dalla Cassazione, il possesso del requisito contributivo minimo e non spetta se, cumulando la pensione estera con quella italiana, il trattamento complessivo supera il minimo; la Cassazione non entra nel merito della corretta interpretazione, ma censura l'uso dei motivi di ricorso come veicolo di questioni di fatto.
È evocato come norma che la ricorrente riteneva applicabile per escludere il requisito dei 10 anni di contribuzione in Italia nel caso di residenza in Italia al momento del pensionamento.
È richiamata quale fonte che avrebbe introdotto successivamente il requisito di un anno/10 anni di contribuzione in Italia; la Corte rileva che la censura tenta di far valere un profilo fattuale e temporale non dedotto in modo autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo ex n. 5 è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di introdurre questioni di fatto nuove né di contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza autosufficienza.
Richiamato implicitamente nel contesto dell'autosufficienza e della deduzione dei fatti, ma non costituisce il fulcro della decisione; non emerge una specifica statuizione applicativa.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso deve investire utilmente tutte le rationes: l'inammissibilità o il rigetto dei motivi diretti contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse gli ulteriori motivi che attaccano le altre, se la decisione resta comunque sorretta dalla ratio non scalfita.
- Il motivo di ricorso per cassazione che formalmente denunci violazione di legge ma, in concreto, miri a introdurre o rivalutare circostanze di fatto non esaminate dal giudice di merito, è inammissibile perché esula dall'ambito del sindacato di legittimità e non integra un vero vizio di falsa applicazione di norma.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso, la sua discussione tra le parti e la specifica localizzazione processuale del fatto e dei documenti richiamati; in mancanza, il motivo difetta di autosufficienza.
- Non è consentito contestare in cassazione un accertamento di fatto del giudice di merito limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale documentale, se non si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e se il documento non è riportato in modo specifico nel ricorso.
- Il giudicato esterno o interno invocato a sostegno del ricorso deve essere riprodotto o almeno specificamente indicato nel suo contenuto essenziale, altrimenti la censura è priva di autosufficienza.
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