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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12450/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con tre motivi principali: (1) vizio di motivazione per omissione di risposte alle censure specifiche in appello, sostenendo che la sentenza non abbia chiarito chi tra i soci della pizzeria "Di Matteo" abbia effettivamente subito le richieste di denaro e chi avesse visto il Sibilio mentre le formulava; i testimoni avrebbero riferito consegne ai soci in termini non univoci; (2) vizio di motivazione per illogicità nella valutazione delle dichiarazioni dei testi (Monticelli, Giuliano e altri), ritenute male interpretate dai giudici di merito; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e aspecifiche le censure sui profili probatori, osservando che i giudici di merito avevano fornito ampia motivazione sul ruolo del "clan Sibillo", sulla sistematicità delle estorsioni ai danni della pizzeria "Di Matteo" e sulla partecipazione del ricorrente, con corrette inferenze dal complesso delle dichiarazioni testimoniali. Quanto alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: la gravità, la sistematicità e l'intensità delle condotte estorsive giustificano il diniego delle attenuanti e l'aumento della pena rispetto al minimo, motivazione conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (per colpa nella determinazione dell'inammissibilità) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.910,00 oltre accessori di legge. Rimangono confermate le statuizioni di merito (condanna per estorsione pluriaggravata in concorso, pena di anni 7 di reclusione e euro 6.000 di multa, con risarcimento alle parti civili) così come decise in primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravità e della sistematicità delle condotte estorsive; quindi l'art. 62-bis non è applicato in presenza di fatti di particolare gravità e reiterazione.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sulla dosimetria della pena richiamando i criteri dell'art. 133 (gravità del fatto, personalità del reo, pericolosità sociale etc.), ritenendo che il discostamento dal minimo edittale sia stato motivato nei termini consentiti dalla giurisprudenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base di art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi alla determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste da questa norma (disposizioni procedurali straordinarie), richiamata come riferimento procedurale per l'esame del ricorso.

Massime di principio

  • Le censure di vizio di motivazione in Cassazione devono essere specifiche e confutare puntualmente il complesso motivazionale: argomentazioni generiche o parcellizzate sono inammissibili.
  • La valutazione del giudice di merito può legittimamente fondarsi sulla convergenza del compendio testimoniale e su corrette inferenze logiche: non è necessario che ogni singola voce provi direttamente ogni elemento dell'elemento materiale del reato se il quadro probatorio d'insieme risulta coerente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è giustificabile quando i fatti presentano gravità, reiterazione e sistematicità: la gravità del reato e la capacità a delinquere sono motivi validi per escludere le attenuanti.
  • Il discostamento della pena oltre il minimo edittale è ammissibile se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p.; occorre che la motivazione renda comprensibile il ricorso agli indici di aggravamento.
  • In sede di cassazione non si rimettono in discussione valutazioni probatorie e di merito adeguatamente motivate, salvo errori di diritto evidenti o mancanze motivazionali specifiche.
  • Ricorrere in modo generico o senza confutare il nucleo probatorio porta non solo all'inammissibilità del ricorso ma può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende, rimborso spese alle parti civili).

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