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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36610/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 12 settembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337 c.p. Ha dedotto violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Il testo non specifica i fatti materiali alla base dell’imputazione né l’entità della pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del trattamento sanzionatorio appartenga al giudice di merito e sia sindacabile in legittimità solo se la motivazione non dia conto degli elementi dell’art. 133 c.p. considerati preponderanti o risulti arbitraria, illogica, contraddittoria o immotivata. Nel caso concreto la pena era ampiamente inferiore alla misura media edittale, sicché non occorreva una spiegazione particolarmente dettagliata. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Ferdinando Di Rocco impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.

    La disposizione identifica il reato per il quale era stata confermata la condanna; la decisione non ne esamina gli elementi costitutivi.

  • art. 133 c.p.

    In tema di trattamento sanzionatorio il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

    La commisurazione della pena è una valutazione di merito non rivedibile in cassazione quando la motivazione individua, anche per richiamo, gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti e non è arbitraria né viziata da illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

    Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • La commisurazione della pena costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la motivazione è sindacabile se non dà conto degli elementi dell’art. 133 c.p. considerati preponderanti, anche mediante richiamo, oppure se è arbitraria, del tutto illogica, contraddittoria o immotivata.
  • Una motivazione particolarmente analitica sulla determinazione della pena è necessaria quando la pena si discosta notevolmente verso l’alto dalla misura media edittale; non è richiesta con la stessa intensità quando la pena è ampiamente inferiore a tale misura.
  • All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la PA

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