Cassazione Civile, Ordinanza n. 18333/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a Tarsu, Tia, Tares e Tari emessi per gli anni dal 2010 al 2015 in relazione a un immobile/attività d'impresa nel Comune di Città di Castello. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, ma prima della decisione ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese; la resistente ha accettato la rinuncia con memoria, anch'essa chiedendo la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, dichiarando l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
l'ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la disposizione ha natura sanzionatoria/eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è accordo tra le parti o se le circostanze lo giustificano.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in via estensiva ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
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