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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19705/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e rideterminato la pena, confermando però la condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo dedotto, il ricorrente ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura delle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e una ricostruzione alternativa dei fatti. Ha ribadito che la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente e giuridicamente corretta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il titolo di reato per cui è stata confermata la condanna: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente come limite del sindacato di legittimità, poiché il ricorso mirava a censure di merito non scrutinabili in cassazione.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Viene richiamato il principio per cui la Cassazione non può compiere una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie ai convincimenti del giudice di merito sono inammissibili davanti alla Corte di cassazione.
  • La conferma della responsabilità penale in appello, se adeguatamente motivata, resiste al ricorso che non denunci reali vizi di legittimità ma solo dissenso sulla valutazione del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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