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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38553/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in una controversia sull'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008, aveva ritenuto regolare la notificazione dell'atto e dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività. La società deduceva un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 145 c.p.c. e 8 della l. n. 890 del 1982, assumendo che la notifica era stata eseguita presso il domicilio fiscale della società con modalità assimilabili all'art. 140 c.p.c. senza indicazione del nominativo e del recapito del legale rappresentante, e quindi in modo invalido. La ricorrente sosteneva che, per le notifiche alle persone giuridiche, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare il rispetto delle regole specifiche applicabili quando la sede è chiusa e non vi siano persone idonee a ricevere l'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel caso di notificazione destinata a una società, le modalità sostitutive previste per irreperibilità o impossibilità di consegna presso la sede legale sono valide solo se l'atto è indirizzato alla persona fisica che rappresenta l'ente e se siano specificati nominativo e recapito del legale rappresentante; nel caso concreto ciò non era avvenuto, con conseguente nullità della notificazione dell'avviso di accertamento. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulle notificazioni degli atti tributari; la Corte la coordina con le regole codicistiche sulla notifica alle persone giuridiche.

  • art. 145 c.p.c.

    consente la notificazione agli enti secondo forme specifiche e, nel terzo comma, solo in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza, e comunque alla persona fisica che rappresenta l'ente, non all'ente impersonale.

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte lo considera evocato come modalità sostitutiva di notificazione, ma valida per le società solo nei limiti in cui sia rispettata la disciplina speciale dell'art. 145 c.p.c.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per affermare che la notifica presso la sede a mezzo posta è valida, in assenza di divieti di legge.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    gli avvisi di deposito sono ritenuti modalità sostanzialmente equivalenti alla notifica ex art. 140 c.p.c., ma solo quando sia specificato nominativo e recapito del legale rappresentante e sia impossibile la consegna presso la sede legale per assenza di persone idonee.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del procedimento camerale non partecipato.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni dirette a una persona giuridica, le forme sostitutive o equivalenti alla consegna presso la sede sono valide solo se l'atto è effettivamente indirizzato alla persona fisica che rappresenta l'ente e se risultano rispettati i presupposti normativi della notificazione.
  • La notifica eseguita presso la sede legale di una società non può considerarsi regolare se manca l'indicazione del nominativo e del recapito del legale rappresentante, quando tale indicazione è necessaria per attivare le forme sostitutive previste dalla legge.
  • Quando il vizio della notificazione dell'avviso di accertamento incide sulla tempestività dell'impugnazione, la declaratoria di tardività del ricorso originario non può reggere e la causa può essere decisa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Gli avvisi di deposito previsti dalla legge sulle notificazioni a mezzo posta costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notifica ex art. 140 c.p.c., ma non possono essere utilizzati in modo svincolato dai presupposti specifici richiesti per le notifiche alle società.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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