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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35515/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Gip di Pescara che disponeva la custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Sasha Florindi. Il ricorrente deduceva: 1) mancato invio al riesame del file audio-video ripreso dal testimone Ianotaro Davide e violazione del diritto di difesa; 2) mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni testimoniali (richiamando la nullità ex art. 179, comma 1 c.p.p.); 3) inattendibilità dei testi per forte ostilità tra le famiglie e possibilità di fuoco amico; 4) omissione dello stub sui perquisiti; 5) errore del giudice sull'attualità della misura, sostenendo di essere rimasto libero da ottobre 2023 al 28/05/2024.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto ogni motivo infondato: 1) il file audio-video è irrilevante perché il giudice di merito non ha preso decisione basata su di esso; 2) la mancata fonoregistrazione ai sensi dell'art. 357, comma 3-bis c.p.p. non comporta sanzione automatica e non integra per sé violazione del diritto di difesa; 3) questioni sulla credibilità dei testimoni attengono alla valutazione di merito e non possono essere riformate in sede di legittimità, essendo coerente la ricostruzione del fatto (la persona offesa vide l'indagato con una pistola e si accorse subito del ferimento); 4) l'omessa effettuazione dello stub non impedisce di apprezzare la gravità indiziaria se il quadro probatorio è già idoneo; 5) il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza ma riguarda la persistenza del periculum libertatis, valutata anche con precedenti e comportamenti recenti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità relativa in caso di mancata fonoregistrazione; la Corte ha ritenuto che la semplice omissione non produca automaticamente la nullità se non dimostrato un concreto pregiudizio.

  • art. 357, comma 3-bis, c.p.p.

    La normativa sulle formalità delle sommarie informazioni non è assistita da una sanzione processuale automatica; la parte può rettificare dichiarazioni verbalizzate e l'assenza della fonoregistrazione non integra di per sé violazione del diritto di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Dispositivo che impone la trasmissione della sentenza al Direttore dell'Istituto penitenziario quando il ricorrente è detenuto; la cancelleria è incaricata dell'adempimento.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 (Moro)

    Richiamata la regola di legittimità secondo cui la Corte non sostituisce la valutazione di merito ma verifica che la motivazione sia compatibile con il senso comune e gli estremi di plausibile opinabilità.

Massime di principio

  • L'omissione di acquisizione o produzione di materiale probatorio (es. file audio-video) è rilevante solo se il giudice di merito ha fondato la decisione su quel materiale; se il giudice non si è avvalso dell'elemento, l'assenza è irrilevante in sede di legittimità.
  • La mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni non determina automaticamente la nullità degli atti: occorre dimostrare il concreto pregiudizio del diritto di difesa o la sussistenza di una sanzione prevista dalla norma.
  • Le questioni di credibilità dei testi e la ricostruzione dei fatti rientrano nei poteri di apprezzamento del giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente irragionevole.
  • L'assenza di accertamenti tecnici (es. stub) non impedisce, in sede cautelare, la valutazione della gravità indiziaria se il complesso probatorio acquisito risulta già idoneo; tali profili possono essere approfonditi nelle successive fasi del procedimento.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non va inteso come imminenza ma come persistenza nel tempo del pericolo: va valutato sulla base della vicinanza temporale ai fatti e di elementi recenti che indichino la concretezza del rischio.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare è utile provare specifici elementi nuovi o manifesti vizi motivazionali, non solo deduzioni alternative sulla dinamica dei fatti; l'onere è dimostrare che le omissioni o incongruenze hanno effettivo impatto sulla gravità indiziaria.

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