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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18548/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fascia ha impugnato la conferma della condanna (un anno di reclusione e €500 di multa, con risarcimento alle parti civili) relativa a due truffe (capo A: truffa continuata e aggravata ai danni di Gaetano Rizzo per circa €100.000; capo B: truffa ai danni di Daniela Ranno per un acconto di €5.000). I motivi di ricorso principali erano: (i) vizi di procedibilità in relazione al mutamento di perseguibilità del reato operato dal d.lgs. 150/2022 (il reato aggravato da danno patrimoniale rilevante è divenuto perseguibile a querela) e difetti formali delle querele (mancata procura speciale e mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni); (ii) tardività della querela di Rizzo e contestazione della valutazione della conoscibilità del fatto; (iii) vizio di motivazione e travisamento probatorio sia con riferimento al capo A (incoerenza tra somme versate e valore del veicolo, carenza di causali nelle ricariche e mancata riproduzione del contenuto dei messaggi WhatsApp) sia al capo B (presunta legittimazione dell'imputato a gestire la vendita dell'immobile per delega del padre, destinazione d'uso dell'immobile e natura meramente civilistica della controversia).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i profili di procedibilità: il d.lgs. 150/2022 si applica retroattivamente e, per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, opera la disciplina transitoria (art. 85) che fa decorrere il termine per la querela dall'entrata in vigore del decreto; la costituzione di parte civile non revocata equivale a manifestazione di volontà punitiva utile ai fini della querela. Quanto alla querela di Ranno, la firma non autenticata è stata comunque riconosciuta riconducibile alla querelante in quanto era risultata conferita all'avv. Monfrecola, nominato difensore di fiducia con potere anche di depositare la querela. Sul merito, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente contraddittoria la valutazione dei giudici di merito: è stata confermata la credibilità delle persone offese e la sussistenza degli elementi di truffa per entrambi i capi, nel quadro della 'doppia conforme' tra primo grado e appello; le censure del ricorrente attaccavano in sostanza una rivalutazione dei fatti e della credibilità, materia non sindacabile in cassazione salvo palesi contraddizioni, che qui non sussistevano. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo collegato alla procedibilità e condizione di procedibilità; la questione è stata valutata alla luce delle modifiche normative successive

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alle formalità della querela; la Corte ha comunque ritenuto la querela regolare per effetto della procura conferita al difensore

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Prevede che la querela presentata da incaricato richieda autenticazione della sottoscrizione; la Corte ha ritenuto superato il vizio in presenza della procura che legittimava l'avv. a depositare la querela

  • art. 2 cod. pen.

    quarto comma (richiamato per la retroattività delle norme più favorevoli)

    Principio di applicazione retroattiva della norma penale più favorevole: il d.lgs. 150/2022, essendo più favorevole all'imputato, si applica retroattivamente

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 2, comma 1, lett. o) (soppressione della locuzione relativa all'aggravante art. 61, n.7 nel terzo comma art. 640 c.p.)

    Ha trasformato la procedibilità del reato aggravato da perseguibilità d'ufficio a perseguibilità a querela; la Corte ha applicato la disciplina transitoria per fatti anteriori

  • art. 61 c.p.

    Circostanza aggravante citata quale elemento incidentemente rimosso o riqualificato dal d.lgs. 150/2022 determinando la diversa procedibilità del reato

  • art. 640 c.p.

    terzo comma (modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    Norma sostanziale sul reato di truffa; la modifica ha inciso sulla procedibilità per la fattispecie aggravata

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)

    Stabilisce che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto il termine per la querela decorre dall'entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; applicata per valutare la ritualità della querela

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'autenticazione da parte del difensore; utile nel ragionamento sulla legittimazione del difensore a depositare la querela

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma 3 (richiamato giurisprudenzialmente)

    Posto a fondamento della possibilità di valutare la credibilità della persona offesa senza necessità di riscontri esterni; richiamato a supporto della valutazione dei giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Quando una norma penale diventa più favorevole all'imputato (es. modifica della procedibilità), essa si applica retroattivamente: per fatti anteriori occorre verificare le disposizioni transitorie che possono far decorrere i termini dall'entrata in vigore del nuovo testo.
  • La costituzione di parte civile non revocata può valere come manifestazione di volontà punitiva (querela) ai fini della procedibilità quando la legge sopravvenuta rende il reato perseguibile a querela.
  • La mancata autenticazione formale di una querela presentata da un incaricato può essere sanata quando risulti dagli atti che l'incarico era conferito (es. procura al difensore con potere di depositare la querela), così da garantire la riconducibilità della querela al titolare del diritto.
  • In cassazione non è consentito riesaminare la valutazione della credibilità dei testi o riconsiderare il peso delle prove già valutate dal giudice di merito, salvo che emergano contraddizioni manifeste o errori di diritto rilevanti.
  • Il principio della 'doppia conforme' rafforza la tenuta delle valutazioni di merito quando appello e primo grado adottano ragioni e criteri coerenti: in tali casi il sindacato in sede di legittimità è molto limitato.
  • Nel valutare contestazioni relative a truffa occorre distinguere tra profili di validità formale di atti (che possono incidere sulla procedibilità) e valutazioni di fatto sulla pretesa condotta truffaldina (competenza dei giudici di merito).

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