Cassazione Penale, Sentenza n. 47515/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva riqualificato i capi in frode informatica (art. 640-ter cp) e li aveva condannati con il vincolo della continuazione. I motivi di cassazione denunciavano, in sintesi: nullità per inosservanza delle norme sul rito e sull'udienza (artt. 178, 179 cpp; 420-bis, 420-ter cpp) e mancata valutazione dell'impedimento di Sparano; violazioni delle norme sul procedimento e sulla motivazione (artt. 516, 521, 550 cpp; art. 173 disp. att.); violazioni e mancata applicazione di norme penali e processuali (artt. 120, 122, 129, 336, 337 cpp; art. 110 cp; art. 192 cpp; artt. 27 e 111 Cost.); carenze, contraddittorietà e illogicità nella motivazione in relazione ai singoli capi (A-E); contestazione della corretta applicazione della recidiva (art. 99 cp) e della sua incidenza sul calcolo della prescrizione. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per difetto di querela; la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi e ha esaminato la prescrizione, constatando che i reati commessi il 14/07/2014 sono ormai estinti per prescrizione, anche tenuto conto dei 130 giorni di sospensione calcolati per legittimi impedimenti e differimenti d'udienza, per cui il termine di prescrizione è scaduto il 24/05/2022. Ha chiarito che la recidiva contestata a carico di Improta va qualificata come recidiva semplice ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen., e come tale non rileva ai fini del computo della prescrizione nella specie; inoltre ha escluso la coincidenza di indole tra il precedente per furto e la fattispecie di frode informatica, richiamando il principio secondo cui affinché si parli di 'stessa indole' occorrano caratteri fondamentali comuni, non riscontrabili tra furto semplice e frode informatica. Alla luce di ciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla responsabilità concorrente; la Corte non ha ritenuto che gli elementi di fatto emersi modifichino l'esito della prescrizione.
Richiamato in relazione al precedente condannatorio (furto) usato per discutere la recidiva; la Corte ha ritenuto che il precedente per furto non coincida nella indole con la frode informatica successiva.
Richiamato tra le norme originariamente contestate; la pronuncia si è concentrata sulla riqualificazione e sulla prescrizione, senza riconoscere identità di indole con precedenti per furto.
Norma oggetto della riqualificazione dei capi (frode informatica); la Corte ha tenuto conto della diversa natura del reato rispetto al precedente per furto nel disattendere la tesi della stessa indole.
La Corte ha interpretato la recidiva contestata come recidiva semplice ai sensi del comma 1, ritenendola circostanza non valutabile ai fini del calcolo della prescrizione nel caso concreto.
Richiamato implicitamente tramite giurisprudenza: per 'reati della stessa indole' occorre violazione della stessa disposizione o, se diverse, caratteri fondamentali comuni; la Corte ha ritenuto che furto e frode informatica non condividano tali caratteri fondamentali.
artt. 178, 179 cod. proc. pen.
Denunciati per nullità e vizi procedurali connessi all'udienza e alla motivazione; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi, ma il giudizio di cassazione è stato risolto sulla base della prescrizione.
art. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.
Richiamati in relazione a presunte violazioni procedurali sull'udienza e su impedimenti difensivi; la questione è stata esaminata ma poi superata dallo svolgimento della statuizione sulla prescrizione.
artt. 516, 521, 550 cod. proc. pen.
Citati tra le norme che i ricorrenti ritenevano violate in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato i motivi ma ha deciso per l'estinzione per prescrizione.
artt. 27 e 111 Cost.
Richiamati in relazione ai profili di garanzia del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha preso in considerazione le censure costituzionali ma ha comunque statuuto l'annullamento per prescrizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite al contenuto della motivazione della cassazione: i motivi sono stati riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Citato in relazione a censure sulla prova; la Corte ha esaminato le doglianze ma ha deciso sulla prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura durante il corso del procedimento e ne deriva l'estinzione del reato, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- La qualificazione della recidiva (semplice vs. aggravata e la sua rilevanza) incide sul calcolo della prescrizione: la recidiva semplice può non aumentare il termine utile di prescrizione ai fini del computo, secondo la motivazione della sentenza.
- Per verificare la 'stessa indole' ai fini dell'art. 101 cod. pen. non è sufficiente che i reati colpiscano lo stesso bene giuridico; occorrono caratteri fondamentali comuni nella natura delle condotte: furto e frode informatica possono essere considerate di diversa indole.
- La sussistenza di contrasti giurisprudenziali su questioni rilevanti non rende manifestamente infondato un ricorso per cassazione, e ciò consente alla Corte di esaminare anche questioni come la prescrizione.
- Difetti o carenze di motivazione e di procedimento denunciati dal ricorrente possono risultare superati dall'accertamento della prescrizione; in assenza di parte civile la Corte può limitare l'esame del merito e decidere per l'estinzione del reato.
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