Cassazione Penale, Sentenza n. 36162/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.), articolato su più censure: revoca - ritenuta immotivata - dell'ammissione dei testimoni della pubblica accusa e mancata assunzione di prova decisiva; acquisizione e utilizzazione delle querele delle persone offese; presunto indebito ricorso all'art.507 c.p.p. per acquisire documenti e provvedere integrazione probatoria; presunta inutilizzabilità delle denunce/querele; inosservanza/erronea applicazione degli artt.516 e 521 c.p.p. nella riqualificazione del fatto (da riciclaggio a ricettazione); mancata prova dei reati presupposti e quindi mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie; mancata applicazione dell'art.131-bis c.p.; mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per plurime ragioni: i motivi erano generici e ripetitivi rispetto ai motivi già svolti in appello (violazione dei requisiti di specificità ex artt.581 e 591 c.p.p.), configurando una "doppia conforme" che ha reso la riproduzione dei motivi priva di critica argomentata. Nel merito, le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate o non consentite: la revoca della prova testimoniale è stata valutata conforme ai principi applicabili (necessità di ordinanza motivata ex art.495 c.p.p. e decadenza a norma art.182 comma 2 se non eccepita tempestivamente); l'esercizio del potere del giudice di disporre acquisizioni probatorie ai sensi dell'art.507 c.p.p. è stato ritenuto legittimo e non causa di inutilizzabilità; le querele sono state correttamente utilizzate nei limiti della loro funzione di prova della condizione di procedibilità e per la ricostruzione delle tipologie dei reati presupposti; la riqualificazione del fatto in ricettazione (art.648 c.p.) è stata ritenuta legittima e non lesiva del contraddittorio, avendo l'imputato potuto far valere le sue ragioni nei gradi successivi; le questioni sull'elemento soggettivo/oggettivo, sulla tenuità e sulle attenuanti sono valutazioni di merito non riesaminabili in cassazione in assenza di manifesta illogicità. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione deve dedurre specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione; i motivi vaghi o ripetitivi sono inammissibili.
art.581 c.p.p. lett. c) e art.591 c.p.p. lett. c)
Imposte regole di specificità nella formulazione dei motivi di impugnazione: la mancata specificità (copia meccanica dei motivi d'appello) comporta inammissibilità.
art.495 c.p.p. (commi 4 e 4-bis) e art.182 c.p.p. comma 2
La rinuncia o la revoca della prova testimoniale richiede, in assenza del consenso della controparte, un'ordinanza motivata ex art.495; l'omessa impugnazione tempestiva dell'ordinanza comporta decadenza ai sensi dell'art.182 co.2.
È legittimo che il giudice integri il compendio probatorio d'ufficio; la mancata motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina automatica inutilizzabilità né sanzioni specifiche.
La riqualificazione del fatto non lede il diritto al contraddittorio se l'imputato può esercitare il rimedio dell'impugnazione nei successivi gradi di giudizio.
Il Tribunale ha riqualificato il fatto in ricettazione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione sia stata applicata correttamente e non abbia violato diritti difensivi.
Il ricorrente contestava la mancata applicazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da giustificare la rimessione della valutazione, essendo questione di merito.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; qui disposto pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art.111 Cost. e art.6 CEDU
Riconosciuti i principi del contraddittorio e della difesa; tuttavia la Corte osserva che tali diritti sono rispettati se l'imputato può esercitare i rimedi impugnatori disponibili.
Massime di principio
- Motivi di cassazione devono essere specifici e argomentati: la mera ripetizione dei motivi d'appello comporta inammissibilità.
- La "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado coerenti) rende più difficile la cassazione quando le corti hanno condiviso criteri di valutazione delle prove.
- La rinuncia o revoca della prova testimoniale richiede attenzione procedurale: senza motivazione dell'ordinanza o senza opposizione tempestiva ex art.182 c.p.p. il rimedio può essere precluso.
- Il giudice può integrare d'ufficio il materiale probatorio ai sensi dell'art.507 c.p.p.; la mancata motivazione di carattere assoluto non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità.
- Le querele possono essere utilizzate nel processo per dimostrare la condizione di procedibilità e per individuare la tipologia dei reati presupposti, senza costituire accertamento di responsabilità penale.
- La riqualificazione giuridica del fatto è ammessa (iura novit curia) e non costituisce violazione del contraddittorio se l'imputato può impugnare la decisione nei gradi successivi.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito: questioni di fatto, valutazione della prova, apprezzamento delle attenuanti e della tenuità sono riservate al merito salvo manifesta illogicità o omissioni della motivazione.
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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