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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36162/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.), articolato su più censure: revoca - ritenuta immotivata - dell'ammissione dei testimoni della pubblica accusa e mancata assunzione di prova decisiva; acquisizione e utilizzazione delle querele delle persone offese; presunto indebito ricorso all'art.507 c.p.p. per acquisire documenti e provvedere integrazione probatoria; presunta inutilizzabilità delle denunce/querele; inosservanza/erronea applicazione degli artt.516 e 521 c.p.p. nella riqualificazione del fatto (da riciclaggio a ricettazione); mancata prova dei reati presupposti e quindi mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie; mancata applicazione dell'art.131-bis c.p.; mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per plurime ragioni: i motivi erano generici e ripetitivi rispetto ai motivi già svolti in appello (violazione dei requisiti di specificità ex artt.581 e 591 c.p.p.), configurando una "doppia conforme" che ha reso la riproduzione dei motivi priva di critica argomentata. Nel merito, le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate o non consentite: la revoca della prova testimoniale è stata valutata conforme ai principi applicabili (necessità di ordinanza motivata ex art.495 c.p.p. e decadenza a norma art.182 comma 2 se non eccepita tempestivamente); l'esercizio del potere del giudice di disporre acquisizioni probatorie ai sensi dell'art.507 c.p.p. è stato ritenuto legittimo e non causa di inutilizzabilità; le querele sono state correttamente utilizzate nei limiti della loro funzione di prova della condizione di procedibilità e per la ricostruzione delle tipologie dei reati presupposti; la riqualificazione del fatto in ricettazione (art.648 c.p.) è stata ritenuta legittima e non lesiva del contraddittorio, avendo l'imputato potuto far valere le sue ragioni nei gradi successivi; le questioni sull'elemento soggettivo/oggettivo, sulla tenuità e sulle attenuanti sono valutazioni di merito non riesaminabili in cassazione in assenza di manifesta illogicità. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. (lett. b ed e)

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione deve dedurre specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione; i motivi vaghi o ripetitivi sono inammissibili.

  • art.581 c.p.p. lett. c) e art.591 c.p.p. lett. c)

    Imposte regole di specificità nella formulazione dei motivi di impugnazione: la mancata specificità (copia meccanica dei motivi d'appello) comporta inammissibilità.

  • art.495 c.p.p. (commi 4 e 4-bis) e art.182 c.p.p. comma 2

    La rinuncia o la revoca della prova testimoniale richiede, in assenza del consenso della controparte, un'ordinanza motivata ex art.495; l'omessa impugnazione tempestiva dell'ordinanza comporta decadenza ai sensi dell'art.182 co.2.

  • art.507 c.p.p.

    È legittimo che il giudice integri il compendio probatorio d'ufficio; la mancata motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina automatica inutilizzabilità né sanzioni specifiche.

  • art.512 c.p.p. comma 2

    La riqualificazione del fatto non lede il diritto al contraddittorio se l'imputato può esercitare il rimedio dell'impugnazione nei successivi gradi di giudizio.

  • art.648 c.p. (ricettazione)

    Il Tribunale ha riqualificato il fatto in ricettazione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione sia stata applicata correttamente e non abbia violato diritti difensivi.

  • art.131-bis c.p.

    Il ricorrente contestava la mancata applicazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da giustificare la rimessione della valutazione, essendo questione di merito.

  • art.616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; qui disposto pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art.111 Cost. e art.6 CEDU

    Riconosciuti i principi del contraddittorio e della difesa; tuttavia la Corte osserva che tali diritti sono rispettati se l'imputato può esercitare i rimedi impugnatori disponibili.

Massime di principio

  • Motivi di cassazione devono essere specifici e argomentati: la mera ripetizione dei motivi d'appello comporta inammissibilità.
  • La "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado coerenti) rende più difficile la cassazione quando le corti hanno condiviso criteri di valutazione delle prove.
  • La rinuncia o revoca della prova testimoniale richiede attenzione procedurale: senza motivazione dell'ordinanza o senza opposizione tempestiva ex art.182 c.p.p. il rimedio può essere precluso.
  • Il giudice può integrare d'ufficio il materiale probatorio ai sensi dell'art.507 c.p.p.; la mancata motivazione di carattere assoluto non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità.
  • Le querele possono essere utilizzate nel processo per dimostrare la condizione di procedibilità e per individuare la tipologia dei reati presupposti, senza costituire accertamento di responsabilità penale.
  • La riqualificazione giuridica del fatto è ammessa (iura novit curia) e non costituisce violazione del contraddittorio se l'imputato può impugnare la decisione nei gradi successivi.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito: questioni di fatto, valutazione della prova, apprezzamento delle attenuanti e della tenuità sono riservate al merito salvo manifesta illogicità o omissioni della motivazione.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella presentazione del ricorso, ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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