Cassazione Penale, Sentenza n. 43067/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; ha escluso effetti di mantenimento della condanna penale in considerazione dell'estinzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per truffa con riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. Il difensore ha dedotto la sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela intervenuta il 24 gennaio 2023 e accettata dall'imputato il 26 gennaio 2023; risultano rispettate le formalità degli artt. 339 e 340 c.p.p. Inoltre, la riforma 'Cartabia' ha escluso la recidiva dalle circostanze ad effetto speciale che determinano la perseguibilità d'ufficio della truffa: tale modifica è sostanzialmente favorevole e, secondo l'art. 2 c.p., si applica retroattivamente, per cui la truffa resta perseguibile a querela e si estingue con la remissione.
Norme richiamate
Regola le formalità della remissione di querela; qui le formalità richieste sono state ritenute rispettate, contribuendo a dichiarare l'estinzione del reato.
Prevede l'accettazione della remissione da parte dell'imputato quando richiesta; l'accettazione risultante ha reso efficace la remissione.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e applicazione della norma più favorevole: la modifica sostanziale favorevole introdotta dalla riforma deve essere applicata anche ai fatti anteriori.
riforma 'Cartabia' (modifiche alla perseguibilità d'ufficio)
Ha escluso la recidiva reiterata e specifica dalle circostanze ad effetto speciale che rendevano la truffa perseguibile d'ufficio; questa esclusione è stata interpretata come norma sostanzialmente favorevole da applicare retroattivamente.
Sezioni Unite (giurisprudenza antecedente)
Avevano ritenuto in precedenza che la recidiva potesse integrare una circostanza ad effetto speciale rendendo alcuni reati perseguibili d'ufficio; tale indirizzo è stato superato dall'intervento legislativo favorevole.
Massime di principio
- Se la querela è rimessa e le formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. sono osservate (compresa l'eventuale accettazione dell'imputato), il reato perseguibile a querela si estingue e la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.
- Una riforma normativa che sopprime una circostanza aggravante con effetto sulla perseguibilità, se sostanzialmente favorevole all'imputato, si applica retroattivamente ai reati commessi anteriormente per effetto dell'art. 2 c.p.
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta l'eliminazione delle statuizioni civili connesse alla condanna penale; tuttavia il giudice può comunque condannare il (ex) imputato al pagamento delle spese processuali.
- Prima di assumere che una recidiva rendesse il reato d'ufficio perseguibile, verificare le modifiche legislative successive e la natura 'ad effetto speciale' dell'aggravante: la perdita di tale effetto cambia la perseguibilità.
- In presenza di sopravvenuta estinzione del reato dopo il giudicato, il rimedio pratico è l'annullamento senza rinvio quando l'accertamento di estinzione rende impossibile proseguire il giudizio; seguire le formalità procedurali per la remissione è essenziale.
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