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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7223/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impellizzeri era stato ritenuto responsabile della sottrazione, il 1/2/2017, di un borsello contenente euro 130 appartenente a Tonino Persona. La Corte d'appello aveva escluso una precedente aggravante e aveva confermato la responsabilità per il reato di furto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 (approfittamento di circostanze di tempo e luogo che avrebbero minorato la difesa privata) sulla base delle immagini delle videocamere. Con il ricorso in Cassazione l'imputato deduceva: 1) travisamento del compendio probatorio con riferimento alla presenza di altri avventori; 2) mancata prova grave, precisa e concordante (art. 192 c.p.p.); 3) errata configurazione dell'aggravante 61 n.5, in assenza di concreta valutazione della diminuita capacità di difesa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la valutazione della Corte territoriale non manifestamente illogica: le registrazioni delle videocamere costituiscono prova documentale che ha permesso di accertare l'ingresso e l'uscita esclusivi dell'imputato e l'assenza di altri avventori al momento del fatto. Sul terzo motivo la Cassazione ha invece accolto il ricorso: la Corte d'appello non ha applicato i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (n. 40275/2021) per verificare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5, omettendo le tre verifiche necessarie (esistenza della circostanza idonea, produzione in concreto dell'ostacolo alla difesa, e concreto profitto da parte dell'agente). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'aggravante ex art. 61 n.5 cod. pen. e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte; il resto della sentenza (condanna per furto) è confermato. Inoltre la Cassazione ha ritenuto infondato il profilo relativo alla presunta carenza della condizione di procedibilità, precisando che il borsello era di proprietà del figlio e che questi aveva legittimazione a proporre querela.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che punisce il furto; applicata per la condanna sostanziale del ricorrente per essersi impossessato del borsello.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante che richiede, per la sua configurazione, non la mera idoneità astratta di tempo/luogo/persona, ma la produzione in concreto di una diminuita capacità di difesa della vittima e il profitto consapevole dell'agente. La Corte ha annullato la decisione che non ha effettuato le verifiche concrete richieste dalle Sezioni Unite.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rinvocato dal ricorrente in relazione alla presunta insufficienza degli indizi per la condanna; la Corte ha ritenuto che le immagini di videosorveglianza costituiscano prova documentale idonea e non abbia ravvisato violazione.

  • Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021

    La pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito un criterio tripartito per l'applicazione dell'art. 61 n.5: a) verificare l'esistenza della circostanza di tempo/luogo/persona astrattamente idonea a creare un ostacolo alla difesa; b) accertare che tale circostanza abbia prodotto in concreto l'ostacolo alla difesa; c) appurare che l'agente ne abbia concretamente profittato. La Corte di cassazione ha richiamato questi criteri per dichiarare inapplicata correttamente dall'appello la motivazione sulla aggravante.

  • Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016

    Giurisprudenza che conferma la legittimazione a querelare della persona che aveva la custodia del bene sottratto; usata per escludere la carenza della condizione di procedibilità quando la querela è stata proposta dal figlio che era proprietario del borsello.

Massime di principio

  • La prova documentale oggettiva (es. riprese di videosorveglianza) prevale sulla memoria incerta di testi e può giustificare la condanna se consente di ricostruire con sufficiente chiarezza l'ingresso/uscita e la condotta dell'imputato.
  • L'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. non si configura per il solo fatto che al momento del reato ci fossero poche o nessuna persone presenti: occorre una valutazione concreta che dimostri una effettiva diminuzione della possibilità di difesa della vittima e che l'agente ne abbia consapevolmente approfittato.
  • Nelle impugnazioni volte a contestare la qualificazione dell'aggravante, il giudice deve esplicitamente applicare i criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite) e motivare sulle tre verifiche richieste; la mancata applicazione genera annullamento parziale con rinvio.
  • La contestazione della responsabilità fondata su indizi viene superata se esistono prove documentali chiare e coerenti; il ricorso in Cassazione non può limitarsi a chiedere una rivalutazione del compendio probatorio senza dimostrare illogicità manifesta della motivazione.
  • Sulla procedibilità della querela: chi ha la custodia materiale o proprietà del bene sottratto è legittimato a proporre querela; la semplice distinzione tra proprietario dell'incasso e proprietario del contenitore non impedisce la procedibilità se chi querela era titolare della custodia.

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