Cassazione Penale, Sentenza n. 7223/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impellizzeri era stato ritenuto responsabile della sottrazione, il 1/2/2017, di un borsello contenente euro 130 appartenente a Tonino Persona. La Corte d'appello aveva escluso una precedente aggravante e aveva confermato la responsabilità per il reato di furto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 (approfittamento di circostanze di tempo e luogo che avrebbero minorato la difesa privata) sulla base delle immagini delle videocamere. Con il ricorso in Cassazione l'imputato deduceva: 1) travisamento del compendio probatorio con riferimento alla presenza di altri avventori; 2) mancata prova grave, precisa e concordante (art. 192 c.p.p.); 3) errata configurazione dell'aggravante 61 n.5, in assenza di concreta valutazione della diminuita capacità di difesa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo la valutazione della Corte territoriale non manifestamente illogica: le registrazioni delle videocamere costituiscono prova documentale che ha permesso di accertare l'ingresso e l'uscita esclusivi dell'imputato e l'assenza di altri avventori al momento del fatto. Sul terzo motivo la Cassazione ha invece accolto il ricorso: la Corte d'appello non ha applicato i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (n. 40275/2021) per verificare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5, omettendo le tre verifiche necessarie (esistenza della circostanza idonea, produzione in concreto dell'ostacolo alla difesa, e concreto profitto da parte dell'agente). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'aggravante ex art. 61 n.5 cod. pen. e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte; il resto della sentenza (condanna per furto) è confermato. Inoltre la Cassazione ha ritenuto infondato il profilo relativo alla presunta carenza della condizione di procedibilità, precisando che il borsello era di proprietà del figlio e che questi aveva legittimazione a proporre querela.
Norme richiamate
Norma che punisce il furto; applicata per la condanna sostanziale del ricorrente per essersi impossessato del borsello.
Circostanza aggravante che richiede, per la sua configurazione, non la mera idoneità astratta di tempo/luogo/persona, ma la produzione in concreto di una diminuita capacità di difesa della vittima e il profitto consapevole dell'agente. La Corte ha annullato la decisione che non ha effettuato le verifiche concrete richieste dalle Sezioni Unite.
Rinvocato dal ricorrente in relazione alla presunta insufficienza degli indizi per la condanna; la Corte ha ritenuto che le immagini di videosorveglianza costituiscano prova documentale idonea e non abbia ravvisato violazione.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021
La pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito un criterio tripartito per l'applicazione dell'art. 61 n.5: a) verificare l'esistenza della circostanza di tempo/luogo/persona astrattamente idonea a creare un ostacolo alla difesa; b) accertare che tale circostanza abbia prodotto in concreto l'ostacolo alla difesa; c) appurare che l'agente ne abbia concretamente profittato. La Corte di cassazione ha richiamato questi criteri per dichiarare inapplicata correttamente dall'appello la motivazione sulla aggravante.
Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016
Giurisprudenza che conferma la legittimazione a querelare della persona che aveva la custodia del bene sottratto; usata per escludere la carenza della condizione di procedibilità quando la querela è stata proposta dal figlio che era proprietario del borsello.
Massime di principio
- La prova documentale oggettiva (es. riprese di videosorveglianza) prevale sulla memoria incerta di testi e può giustificare la condanna se consente di ricostruire con sufficiente chiarezza l'ingresso/uscita e la condotta dell'imputato.
- L'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. non si configura per il solo fatto che al momento del reato ci fossero poche o nessuna persone presenti: occorre una valutazione concreta che dimostri una effettiva diminuzione della possibilità di difesa della vittima e che l'agente ne abbia consapevolmente approfittato.
- Nelle impugnazioni volte a contestare la qualificazione dell'aggravante, il giudice deve esplicitamente applicare i criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite) e motivare sulle tre verifiche richieste; la mancata applicazione genera annullamento parziale con rinvio.
- La contestazione della responsabilità fondata su indizi viene superata se esistono prove documentali chiare e coerenti; il ricorso in Cassazione non può limitarsi a chiedere una rivalutazione del compendio probatorio senza dimostrare illogicità manifesta della motivazione.
- Sulla procedibilità della querela: chi ha la custodia materiale o proprietà del bene sottratto è legittimato a proporre querela; la semplice distinzione tra proprietario dell'incasso e proprietario del contenitore non impedisce la procedibilità se chi querela era titolare della custodia.
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