Cassazione Penale, Ordinanza n. 31078/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato, a mezzo del difensore, e investiva anzitutto il rigetto dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento. Secondo la Corte, tale motivo era manifestamente infondato perché l'impedimento del difensore, per integrare l'assoluta impossibilità a comparire ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., deve essere tempestivamente dedotto appena conosciuta la contemporaneità degli impegni e deve essere corredato dalle ulteriori specificazioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto mancava la tempestività della deduzione. I restanti motivi sono stati ritenuti intrinsecamente generici, perché non esponevano in modo puntuale le ragioni di diritto né si confrontavano con la motivazione dell'atto impugnato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.
assoluta impossibilità a comparire
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento può integrare legittimo impedimento solo se ricorrono le condizioni elaborate dalla giurisprudenza; tra queste, la deduzione tempestiva dell'impedimento appena nota la contemporaneità degli impegni.
Richiamato nella regola giurisprudenziale sulle condizioni per far valere il legittimo impedimento del difensore, con riferimento alla possibilità di avvalersi di un sostituto.
Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912
Le Sezioni Unite hanno fissato i requisiti del legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale in altro processo.
Massime di principio
- L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento solo se è dedotto tempestivamente, appena nota la contemporaneità dei diversi impegni, e se è corredato delle ulteriori specificazioni richieste dalla giurisprudenza sulla non sostituibilità del difensore.
- Il rigetto dell'istanza di rinvio non è censurabile quando difetti una delle condizioni necessarie per riconoscere l'assoluta impossibilità a comparire del difensore.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera genericità delle censure comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito sostanziale resta la conferma della condanna di merito già pronunciata nei gradi precedenti.
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