Cassazione Penale, Ordinanza n. 02478/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una imputata condannata in primo grado e in appello per concorso in furto in abitazione. La Corte di appello aveva confermato la condanna a un anno e otto mesi di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto contestato; 2) violazione di legge per erronea interpretazione del concetto di privata dimora e conseguente mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 c.p.; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte rileva che i primi due motivi si limitano a riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è ritenuto generico perché la pena è stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, situazione che non richiede una specifica motivazione rafforzata sui criteri di commisurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero criticamente con la motivazione della sentenza di appello e che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse generica, poiché la pena irrogata era contenuta in misura non eccedente la media edittale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, insieme al reato contestato
norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto della conferma di condanna
evocato dalla ricorrente come possibile riqualificazione del fatto in furto semplice, ipotesi respinta
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta
la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione
criteri di commisurazione della pena richiamati per affermare che una motivazione specifica non è necessaria quando la pena è media o prossima al minimo edittale
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello, senza confronto puntuale con le ragioni del decisum, integra inammissibilità.
- La specificità del motivo di ricorso richiede l'indicazione concreta delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura; motivi generici o meramente assertivi non sono deducibili in sede di legittimità.
- La contestazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se non si misura con l'argomentazione della sentenza di merito che ha escluso la riqualificazione invocata.
- In tema di trattamento sanzionatorio, una motivazione particolarmente analitica è necessaria soprattutto quando la pena si colloca vicino al massimo edittale o comunque sopra la media; se la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →