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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13936/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per occupazione ritenuta non transitoria. Con il primo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 54 c.p., sostenendo in sostanza la sussistenza di una situazione scriminante; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente reiterativa di quanto già dedotto in appello e che la natura non transitoria dell'occupazione era stata già accertata e non specificamente contestata nel ricorso. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la causa di non punibilità per l'abitualità del comportamento, alla luce di due precedenti penali per il medesimo reato. Con il terzo motivo chiedeva la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto che, essendo il ricorso inammissibile, non si fosse instaurato un valido rapporto processuale idoneo a consentire la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondati o reiterativi i primi due motivi e manifestamente infondato il terzo, escludendo la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata in presenza di ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato come norma invocata dalla difesa per sostenere una causa di giustificazione; la Corte non ne ravvisa la violazione, ritenendo la censura reiterativa e non decisiva rispetto all'accertata natura non transitoria dell'occupazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il comportamento è stato ritenuto abituale, alla luce di due precedenti penali per il medesimo reato.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, in caso di ricorso inammissibile, non è possibile rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La censura di legittimità che si limita a riproporre doglianze già dedotte in appello e già esaminate in modo specifico dal giudice di merito è inammissibile se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento dell'imputato risulti abituale, specie se emergono precedenti penali per il medesimo reato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione e preclude la declaratoria d'ufficio delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se la prescrizione sia maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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