Cassazione Penale, Sentenza n. 21982/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per peculato e per induzione in errore del pubblico ufficiale relative allappropriazione di somme pari complessivamente a 506,00 euro, asseritamente conseguite mediante vendita irregolare di biglietti e falsificazione dei prospetti di incasso nella biglietteria del teatro antico di Taormina. I motivi di cassazione principali sono: 1) inutilizzabilità delle riprese video acquisite, perché effettuate in locali assimilati a privata dimora/spogliatoio senza decreto di convalida del GIP; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, un ricorso proposto dallavvocato Pappalardo per Lanza viene dedotto dopo la revoca dellincarico difensivo, si deducono altresì questioni relative a nullità del decreto che dispone il giudizio, alla qualificazione giuridica della condotta (tentativo vs consumazione), e allapplicabilità di specifiche norme penali e costituzionali rispetto alla minima offensività della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato dallavvocato Pappalardo in quanto proposto da difensore revocato anteriormente al deposito. Rigetta il ricorso presentato dallavvocato Lino Antonino Di Verde nellinteresse degli altri imputati. In particolare la Corte ritiene infondato il primo motivo: le videoriprese sono state ritenute ammissibili perché effettuate in una biglietteria qualificata come luogo aperto al pubblico, e le telecamere erano posizionate in aree visibili dallesterno, dunque non riconducibili alla tutela del domicilio o a luogo di privata dimora. La distinzione tra comportamenti comunicativi e non comunicativi e la giurisprudenza citata giustificano lutilizzabilità delle riprese per i comportamenti non comunicativi in luoghi pubblici. Il secondo motivo è anchesso infondato: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato dalla Corte territoriale per assenza di elementi positivi che le giustifichino. Di conseguenza la sentenza di merito è confermata; gli imputati sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato in tema di inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge: la norma vieta lutilizzo in giudizio di prove ottenute con violazione dei divieti, ma la Corte valuta la natura del luogo e la tipologia della videoregistrazione per stabilire se linutilizzabilità sia applicabile.
Le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico possono essere ricondotte alla categoria dei documenti di cui a questarticolo e quindi assunte come prova, secondo la giurisprudenza citata.
Disciplina delle prove atipiche: la giurisprudenza distingue tra videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria e altri casi; per alcune videoregistrazioni in ambienti non domestici ma riservati occorre autorizzazione motivata, mentre in luoghi pubblici la polizia giudiziaria può procedere anche diniziativa.
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come riferimento al regime delle intercettazioni ambientali: le videoriprese che rientrano nella captazione di comportamenti comunicativi seguono le stesse regole delle intercettazioni e richiedono provvedimenti autorizzatori.
art. 14 Cost.
Tutela del domicilio come inviolabile: la Corte sottolinea che videoriprese allinterno del domicilio sono vietate e costituiscono prova illecita, mentre luoghi di lavoro non sono automaticamente domicili salvo che presentino le caratteristiche della abitazione.
Norma sostanziale sulla quale si fondano le condanne: punisce lappropriazione di denaro o cose di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per ragioni di servizio; la Corte conferma che lezione di appropriazione e gli elementi probatori sono provati dalle videoregistrazioni e dagli atti contabili.
Massime di principio
- Le videoregistrazioni effettuate in luoghi aperti o esposti al pubblico sono, in linea di principio, utilizzabili come prova anche se non richieste da autorità giudiziaria, essendo ricondotte alla categoria dei documenti o delle prove atipiche acquisite dalla polizia giudiziaria.
- Occorre sempre distinguere tra comportamenti comunicativi e non comunicativi: per i primi si applicano le regole delle intercettazioni ambientali (necessità di autorizzazione), per i secondi la captazione può essere ammissibile se effettuata in luogo pubblico o visibile dallesterno.
- Un luogo di lavoro non è automaticamente assimilabile a domicilio o privata dimora; la qualificazione del locale dipende da elementi di fatto quali la destinazione duso stabile, laccessibilità e la percepibilità esterna.
- Lassenza di elementi negativi nella personalità dellimputato non determina di per sé loccorrere delle circostanze attenuanti generiche: è richiesta la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino la loro concessione.
- I ricorsi proposti da difensori privi di legittimazione (ad esempio revocati prima del deposito) sono inammissibili; verificare sempre lautorizzazione o la procura valida al momento del deposito.
- Per le imputazioni di peculato è necessario dimostrare lappropriazione materiale e il rapporto di disponibilità per ragioni di servizio; prove come videoregistrazioni e riscontri contabili, se ammissibili, possono integrare la prova richiesta.
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